PROROGATI I TAX CREDIT ENERGIA E GAS NEL DDL DI BILANCIO 2023
2022-12-09 BLuStudio
Il Disegno di Legge di Bilancio per l'anno 2023 approvato dal Consiglio dei Ministri, intende prorogare i crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il primo trimestre 2023 incrementandone inoltre la misura del 5% rispetto alle attuali misure previste per IV trimestre 2022.
Il contributo spetterà alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica. In particolare, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, il credito sarà riconosciuto nella misura del 45% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata o prodotta ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023 e nella misura del 35% alle le imprese non energivore (con contatori di potenza pari o superiori a 4,5 kW); a condizione che il costo medio per kWh della sola componente energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel IV trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento pari almeno al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. Il costo medio per kWh sulla base del quale si calcola l'aumento del 30% si determina tenendo conto del rapporto tra totale della componente energia elettrica (voce della bolletta tipicamente evidenziata come "Spesa per l'energia") e il consumo effettivo del trimestre.
Alle imprese sia gasivore, sia non gasivore, spetterà un credito di imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gas naturale, nella misura del 45% della spesa per il gas acquistato e consumato nel primo trimestre 2023. Tale contributo spetterebbe qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al IV trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento de 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo periodo del 2019.
Per i crediti relativi alle imprese non energivore e non gasivore, sarà inoltre prevista la possibilità di richiedere al fornitore una comunicazione nella quale è riportato l'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito di imposta spettante. Affinché sia possibile richiedere la comunicazione il fornitore di energia dovrà essere il medesimo che riforniva l'impresa nel 2019.
Si ricorda che il Decreto Aiuti-ter (DL 144/2022) ha prorogato e rafforzato per i mesi di ottobre e novembre 2022 i crediti di imposta energia previsti per i primi tre trimestri del 2022, allargando la platea alle imprese "non energivore" che impiegano energia elettrica con una potenza pari o superiore a 4,5 Kw (il requisito per il secondo e terzo trimestre era una potenza pari o superiore a 16,5 kW, mentre per il primo trimestre era riconosciuto alle sole imprese energivore). Successivamente, il Decreto Aiuti-quater (DL 176/2022) ha esteso tali crediti di imposta anche al mese di dicembre nelle medesime misure.
I bonus energia del primo e secondo trimestre 2022 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione orizzontale entro il 31 dicembre 2022, mentre quelli del terzo e quarto trimestre entro il 30 giugno 2023. In alternativa alla compensazione orizzontale, essi sono cedibili solo per intero. I crediti di imposta in commento sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiamo ad oggetto i medesimi costi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP.
Entro il 16 marzo 2023 dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione sull'importo maturato, il cui contenuto e modalità di presentazione saranno definiti da futuro provvedimento della stessa Agenzia.
Il contributo spetterà alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica. In particolare, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, il credito sarà riconosciuto nella misura del 45% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata o prodotta ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023 e nella misura del 35% alle le imprese non energivore (con contatori di potenza pari o superiori a 4,5 kW); a condizione che il costo medio per kWh della sola componente energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel IV trimestre 2022, al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento pari almeno al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019. Il costo medio per kWh sulla base del quale si calcola l'aumento del 30% si determina tenendo conto del rapporto tra totale della componente energia elettrica (voce della bolletta tipicamente evidenziata come "Spesa per l'energia") e il consumo effettivo del trimestre.
Alle imprese sia gasivore, sia non gasivore, spetterà un credito di imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gas naturale, nella misura del 45% della spesa per il gas acquistato e consumato nel primo trimestre 2023. Tale contributo spetterebbe qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al IV trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento de 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo periodo del 2019.
Per i crediti relativi alle imprese non energivore e non gasivore, sarà inoltre prevista la possibilità di richiedere al fornitore una comunicazione nella quale è riportato l'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito di imposta spettante. Affinché sia possibile richiedere la comunicazione il fornitore di energia dovrà essere il medesimo che riforniva l'impresa nel 2019.
Si ricorda che il Decreto Aiuti-ter (DL 144/2022) ha prorogato e rafforzato per i mesi di ottobre e novembre 2022 i crediti di imposta energia previsti per i primi tre trimestri del 2022, allargando la platea alle imprese "non energivore" che impiegano energia elettrica con una potenza pari o superiore a 4,5 Kw (il requisito per il secondo e terzo trimestre era una potenza pari o superiore a 16,5 kW, mentre per il primo trimestre era riconosciuto alle sole imprese energivore). Successivamente, il Decreto Aiuti-quater (DL 176/2022) ha esteso tali crediti di imposta anche al mese di dicembre nelle medesime misure.
I bonus energia del primo e secondo trimestre 2022 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione orizzontale entro il 31 dicembre 2022, mentre quelli del terzo e quarto trimestre entro il 30 giugno 2023. In alternativa alla compensazione orizzontale, essi sono cedibili solo per intero. I crediti di imposta in commento sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiamo ad oggetto i medesimi costi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP.
Entro il 16 marzo 2023 dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione sull'importo maturato, il cui contenuto e modalità di presentazione saranno definiti da futuro provvedimento della stessa Agenzia.