FRINGE BENEFIT: ESENZIONE FINO A 3.000 EURO E POSSIBILITA’ DI PAGARE LE UTENZE DOMESTICHE
2022-11-16 BLuStudio
Il Decreto Aiuti-quater innalza a 3.000 euro annui, solo per il periodo di imposta 2022, il valore complessivo dei fringe benefit esenti.
La misura, interviene sul Decreto Aiuti-bis, varato dal precedente governo Draghi, il quale innalzava a 600 euro annui il tetto di esenzione dei fringe benefit, includendovi già, per far fronte al caro bollette, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
Si tratta di un provvedimento che, secondo le stime del Ministero del Lavoro riguarderà 2,5 milioni di lavoratori dipendenti e assimilati. L'innalzamento del tetto di esenzione comporterà un risparmio di imposta e contributivo sia in capo al datore di lavoro, sia in capo al lavoratore.
Inoltre, l'equiparazione del valore dei fringe benefit esenti allo stesso importo del premio di risultato tassabile al 10%, permetterebbe ai datori di lavoro, laddove l'accordo di secondo livello consentisse la conversione in tutto o in parte del premio di risultato in welfare, di riconoscere al dipendente il rimborso delle utenze domestiche senza aumentare i propri costi.
Atteso che la disposizione in esame è riferita esclusivamente all'anno di imposta 2022, è opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).
Sulle modalità di utilizzo dei fringe benefit si era già pronunciata l'Agenzia delle Entrata, con la recente Circolare n.35 dello scorso 4 novembre 2022. In particolare, l'Agenzia ha chiarito la possibilità di coprire i costi per le bollette che riguardano anche immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
La medesima possibilità è stata accordata anche per le utenze per uso domestico intestate al condominio, che vengono ripartite fra i condomini, per la quota rimasta a carico del singolo condomino, e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.
Con la medesima Circolare, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il superamento dell'importo esente comporterebbe la tassazione dell'intero importo dei benefit erogati, e non solo la quota eccedente.
Si segnala che i datori di lavoro, in sede di conguaglio di fine anno, saranno tenuti a restituire le imposte eventualmente già trattenute ai dipendenti in relazione ai benefit erogati per importi superiori a euro 600, ma inferiori a euro 3.000.
La misura, interviene sul Decreto Aiuti-bis, varato dal precedente governo Draghi, il quale innalzava a 600 euro annui il tetto di esenzione dei fringe benefit, includendovi già, per far fronte al caro bollette, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.
Si tratta di un provvedimento che, secondo le stime del Ministero del Lavoro riguarderà 2,5 milioni di lavoratori dipendenti e assimilati. L'innalzamento del tetto di esenzione comporterà un risparmio di imposta e contributivo sia in capo al datore di lavoro, sia in capo al lavoratore.
Inoltre, l'equiparazione del valore dei fringe benefit esenti allo stesso importo del premio di risultato tassabile al 10%, permetterebbe ai datori di lavoro, laddove l'accordo di secondo livello consentisse la conversione in tutto o in parte del premio di risultato in welfare, di riconoscere al dipendente il rimborso delle utenze domestiche senza aumentare i propri costi.
Atteso che la disposizione in esame è riferita esclusivamente all'anno di imposta 2022, è opportuno ricordare che, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).
Sulle modalità di utilizzo dei fringe benefit si era già pronunciata l'Agenzia delle Entrata, con la recente Circolare n.35 dello scorso 4 novembre 2022. In particolare, l'Agenzia ha chiarito la possibilità di coprire i costi per le bollette che riguardano anche immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
La medesima possibilità è stata accordata anche per le utenze per uso domestico intestate al condominio, che vengono ripartite fra i condomini, per la quota rimasta a carico del singolo condomino, e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.
Con la medesima Circolare, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il superamento dell'importo esente comporterebbe la tassazione dell'intero importo dei benefit erogati, e non solo la quota eccedente.
Si segnala che i datori di lavoro, in sede di conguaglio di fine anno, saranno tenuti a restituire le imposte eventualmente già trattenute ai dipendenti in relazione ai benefit erogati per importi superiori a euro 600, ma inferiori a euro 3.000.