IL DL SEMPLIFICAZIONI INTRODUCE LA CERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN RICERCA E SVILUPPO
2022-07-13 BLuStudio
Il comma 2 dell'articolo 23 del DL 73/2022 ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione per attestare la qualificazione degli investimenti, effettuati o da effettuarsi, ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e innovazione estetica, per cui è possibile fruire del relativo credito di imposta disciplinato dai commi 200, 201 e 202, dell'art. 1 della Legge 160/2019.
La certificazione in commento può essere chiesta altresì per la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obbiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, per le quali è prevista una maggiorazione del credito di imposta ai sensi dei commi 203, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo comma 1 della Legge 160/2019.
Sarà un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 21 luglio 2022, a stabilire i requisiti idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità che devono caratterizzare i soggetti, pubblici o privati, abilitati al rilascio della certificazione. Il medesimo provvedimento istituirà un apposito albo dei certificatori, tenuto a cura del Ministero dello sviluppo economico, e regolerà le modalità di vigilanza sull'attività certificatrice, stabilirà le modalità e le condizioni della richiesta della certificazione nonché gli oneri a carico dei richiedenti, che saranno parametrati ai costi della procedura.
Il processo valutativo non sarà svolto arbitrariamente da parte dei certificatori, ma questi ultimi dovranno attenersi a quanto previsto dalle linee guida di futura emanazione a cura del Ministero dello sviluppo economico, le quali saranno oggetto di periodico aggiornamento.
Si segnala che la Certificazione rappresenta uno strumento di tutela per le imprese che realizzano investimenti in attività di ricerca e sviluppo e che desiderano fruire del relativo credito d'imposta. Viene infatti previsto che la certificazione in questione vincola l'Amministrazione finanziaria, la quale sarà tenuta a rispettare la qualificazione delle attività certificate, non potendo sindacarne la natura. Viene fatto salvo il caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per un'attività diversa da quella in concreto realizzata.
È nota la tendenza del Fisco a comminare automaticamente le più gravose sanzioni previste per l'utilizzo di crediti inesistenti (dal 100% al 200% del credito stesso) in luogo di quelle previste per l'ipotesi di credito non spettante (pari al 30% del credito stesso), laddove ritenga che le attività svolte non rientrino nel novero delle attività agevolate (Ag. Ent., Circ. 31/E del 23 dicembre 2020), prescindendo dalla necessaria presenza, ai fini della fruizione del credito, dell'attestazione di un revisore legale dei conti circa l'effettivo sostenimento delle spese e la conformità delle stesse alle scritture contabili, a cui si aggiunge la relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati dell'attività ammissibile, redatta a cura del responsabile del progetto e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che realizza l'attività di ricerca.
L'attuale impianto normativo, impone alle imprese che intendono fruire dell'agevolazione di autoliquidare il beneficio spettante in sede di dichiarazione dei redditi, esponendole all'eventualità di verifiche ex post da parte dell'Ufficio.
Nell'ottica di evitare un utilizzo distorto della misura, viene disposto che la possibilità di chiedere la certificazione sarà condizionata alla circostanza che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti di imposta citati non siano già state contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, da cui i destinatari abbiano avuto formale conoscenza.
Da ultimo, si ricorda che il DL 146/2021 ha introdotto una speciale sanatoria per i soggetti che temono di aver indebitamente compensato il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, prevedendo la possibilità di riversamento spontaneo senza applicazione di sanzioni e interessi. Per ulteriori dettagli al riguardo si richiama la nostra Circolare di approfondimento n. 55 del 2 novembre 2021.
La certificazione in commento può essere chiesta altresì per la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obbiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, per le quali è prevista una maggiorazione del credito di imposta ai sensi dei commi 203, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo comma 1 della Legge 160/2019.
Sarà un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 21 luglio 2022, a stabilire i requisiti idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità che devono caratterizzare i soggetti, pubblici o privati, abilitati al rilascio della certificazione. Il medesimo provvedimento istituirà un apposito albo dei certificatori, tenuto a cura del Ministero dello sviluppo economico, e regolerà le modalità di vigilanza sull'attività certificatrice, stabilirà le modalità e le condizioni della richiesta della certificazione nonché gli oneri a carico dei richiedenti, che saranno parametrati ai costi della procedura.
Il processo valutativo non sarà svolto arbitrariamente da parte dei certificatori, ma questi ultimi dovranno attenersi a quanto previsto dalle linee guida di futura emanazione a cura del Ministero dello sviluppo economico, le quali saranno oggetto di periodico aggiornamento.
Si segnala che la Certificazione rappresenta uno strumento di tutela per le imprese che realizzano investimenti in attività di ricerca e sviluppo e che desiderano fruire del relativo credito d'imposta. Viene infatti previsto che la certificazione in questione vincola l'Amministrazione finanziaria, la quale sarà tenuta a rispettare la qualificazione delle attività certificate, non potendo sindacarne la natura. Viene fatto salvo il caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per un'attività diversa da quella in concreto realizzata.
È nota la tendenza del Fisco a comminare automaticamente le più gravose sanzioni previste per l'utilizzo di crediti inesistenti (dal 100% al 200% del credito stesso) in luogo di quelle previste per l'ipotesi di credito non spettante (pari al 30% del credito stesso), laddove ritenga che le attività svolte non rientrino nel novero delle attività agevolate (Ag. Ent., Circ. 31/E del 23 dicembre 2020), prescindendo dalla necessaria presenza, ai fini della fruizione del credito, dell'attestazione di un revisore legale dei conti circa l'effettivo sostenimento delle spese e la conformità delle stesse alle scritture contabili, a cui si aggiunge la relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati dell'attività ammissibile, redatta a cura del responsabile del progetto e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che realizza l'attività di ricerca.
L'attuale impianto normativo, impone alle imprese che intendono fruire dell'agevolazione di autoliquidare il beneficio spettante in sede di dichiarazione dei redditi, esponendole all'eventualità di verifiche ex post da parte dell'Ufficio.
Nell'ottica di evitare un utilizzo distorto della misura, viene disposto che la possibilità di chiedere la certificazione sarà condizionata alla circostanza che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti di imposta citati non siano già state contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, da cui i destinatari abbiano avuto formale conoscenza.
Da ultimo, si ricorda che il DL 146/2021 ha introdotto una speciale sanatoria per i soggetti che temono di aver indebitamente compensato il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, prevedendo la possibilità di riversamento spontaneo senza applicazione di sanzioni e interessi. Per ulteriori dettagli al riguardo si richiama la nostra Circolare di approfondimento n. 55 del 2 novembre 2021.