NUOVE SPECIFICHE TECNICHE PER LA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
2020-10-09 BLuStudio
L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 166579/2020 del 20 aprile 2020, che modifica il precedente provvedimento n. 99922/2020 del 28 febbraio 2020, ha pubblicato le nuove Specifiche Tecniche riguardanti il tracciato .xml della fattura elettronica, le quali introducono un notevole ampliamento e un maggior dettaglio dei codici "Tipo Documento", "Natura dell'operazione" e "Tipo Ritenuta".
Il provvedimento prevede che le nuove specifiche tecniche possano essere utilizzate su base volontaria dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, mentre dal 1° gennaio 2021 il loro utilizzo diverrà obbligatorio per tutti i soggetti passivi IVA tenuti all'emissione delle e-fatture.
Le principali novità riguardano il campo Tipo Documento per il quale sono stati previsti numerosi codici di dettaglio con particolare interesse per le inversioni contabili, come di seguito indicato.
TD01 Fattura
TD02 Acconto/Anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di credito
TD05 Nota di debito
TD06 Parcella
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD24 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.
Per quanto riguarda il campo Natura dell'operazione, sono stati introdotti nuovi codici di dettaglio anche nelle ipotesi di operazioni senza applicazione dell'Iva, sia per quelle non soggette, sia per quelle non imponibili. Secondo le modifiche della nuova versione delle Specifiche, infatti, il codice "N2 - operazioni non soggette", il codice "N3 - operazioni non imponibili", ed il codice "N6 - inversione contabile", verranno sostituiti per far posto ad una più ampia gamma di codici più puntuali che riflettono le varie sottospecie esistenti, come di seguito indicato.
N1 Escluse ex art. 15
N2 Non soggette (non più valido dal 01/01/2021)
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72
N2.2 non soggette - altri casi
N3 non imponibili (non più valido dal 01/01/2021)
N3.1 non imponibili - esportazioni
N3.2 non imponibili - cessioni intra-UE
N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino
N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 esenti
N5 regime del margine/IVA non esposta
N6 inversione contabile (non più valido dal 01/01/2021)
N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento puro
N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico
N6.9 inversione contabile - altri casi
N7 IVA assolta in altro stato UE.
Ulteriori novità riguardano anche il campo Tipo Ritenuta che manterrà i preesistenti "RT01 Ritenuta persone fisiche" e "RT02 Ritenuta persone giuridiche" ampliandosi tuttavia con i seguenti nuovi codici per i contributi INPS, ENASARCO ed ENPAM.
RT01 Ritenute persone fisiche
RT02 Ritenute persone giuridiche
RT03 Contributo INPS
RT04 Contributo ENASARCO
RT05 Contributo ENPAM
RT06 Altro contributo previdenziale.
È stata prevista infine un'implementazione anche per il campo Modalità di pagamento con l'aggiunta del codice "MP23 - PagoPA" per i rapporti con la Pubblica Amministrazione, mentre per il campo Dati bollo, relativo alle fatture soggette al pagamento dell'imposta di bollo, sarà revocata l'obbligatorietà nella compilazione del campo "importo".
Il provvedimento prevede che le nuove specifiche tecniche possano essere utilizzate su base volontaria dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, mentre dal 1° gennaio 2021 il loro utilizzo diverrà obbligatorio per tutti i soggetti passivi IVA tenuti all'emissione delle e-fatture.
Le principali novità riguardano il campo Tipo Documento per il quale sono stati previsti numerosi codici di dettaglio con particolare interesse per le inversioni contabili, come di seguito indicato.
TD01 Fattura
TD02 Acconto/Anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di credito
TD05 Nota di debito
TD06 Parcella
TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21 Autofattura per splafonamento
TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD24 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)
TD25 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.
Per quanto riguarda il campo Natura dell'operazione, sono stati introdotti nuovi codici di dettaglio anche nelle ipotesi di operazioni senza applicazione dell'Iva, sia per quelle non soggette, sia per quelle non imponibili. Secondo le modifiche della nuova versione delle Specifiche, infatti, il codice "N2 - operazioni non soggette", il codice "N3 - operazioni non imponibili", ed il codice "N6 - inversione contabile", verranno sostituiti per far posto ad una più ampia gamma di codici più puntuali che riflettono le varie sottospecie esistenti, come di seguito indicato.
N1 Escluse ex art. 15
N2 Non soggette (non più valido dal 01/01/2021)
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72
N2.2 non soggette - altri casi
N3 non imponibili (non più valido dal 01/01/2021)
N3.1 non imponibili - esportazioni
N3.2 non imponibili - cessioni intra-UE
N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino
N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 esenti
N5 regime del margine/IVA non esposta
N6 inversione contabile (non più valido dal 01/01/2021)
N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento puro
N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico
N6.9 inversione contabile - altri casi
N7 IVA assolta in altro stato UE.
Ulteriori novità riguardano anche il campo Tipo Ritenuta che manterrà i preesistenti "RT01 Ritenuta persone fisiche" e "RT02 Ritenuta persone giuridiche" ampliandosi tuttavia con i seguenti nuovi codici per i contributi INPS, ENASARCO ed ENPAM.
RT01 Ritenute persone fisiche
RT02 Ritenute persone giuridiche
RT03 Contributo INPS
RT04 Contributo ENASARCO
RT05 Contributo ENPAM
RT06 Altro contributo previdenziale.
È stata prevista infine un'implementazione anche per il campo Modalità di pagamento con l'aggiunta del codice "MP23 - PagoPA" per i rapporti con la Pubblica Amministrazione, mentre per il campo Dati bollo, relativo alle fatture soggette al pagamento dell'imposta di bollo, sarà revocata l'obbligatorietà nella compilazione del campo "importo".