DL RILANCIO – CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
2020-06-16 BLuStudio
Sono stati pubblicati da parte dell'Agenzia delle Entrate i documenti attuativi e i chiarimenti che permettono l'avvio della fase operativa relativamente al contributo a fondo perduto a sostegno delle piccole imprese e (in parte) dei lavoratori autonomi, che abbiano subito effetti negativi alla propria attività economica in seguito alle misure di restrizione legate alla pandemia da Covid-19.
Tale contributo, previsto dall'art. 25 del D.L. n. 34/2020 e già analizzato nella nostra circolare di approfondimento n. 40, si sostanzia nell'erogazione di una somma di denaro - esclusa da tassazione e non soggetta a restituzione - corrisposta dal Ministero delle Finanze a seguito della presentazione di un'apposita istanza. L'Agenzia ha pubblicato il provvedimento attuativo in data 10 giugno, nonché la circolare n. 15/E/2020 con la quale ha fornito i primi chiarimenti applicativi. In seguito, è stata pubblicata altresì una guida che riassume le principali caratteristiche della misura di sostegno.
La trasmissione dell'istanza può essere effettuata sino al 13 agosto 2020 - non essendo previsto alcun ordine cronologico per l'accoglimento - mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". In caso di accoglimento, il contributo a fondo perduto verrà erogato dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente indicato nell'istanza (intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo).
Per quanto riguarda i beneficiari, possono richiedere il contributo i soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA, che nell'anno 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 5 milioni di euro. L'Agenzia, opportunamente, ha chiarito che per la verifica del rispetto di tale requisito dovrà farsi riferimento a quanto dichiarato negli appositi campi compilati nelle dichiarazioni dei redditi presentate dai soggetti richiedenti. La circolare n. 15/E ha, inoltre, chiarito che non è previsto il ragguaglio di tale ammontare per periodi di imposta con durata inferiore all'anno solare, come ad esempio per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019.
Risultano esclusi dal beneficio: i) i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza; ii) gli enti pubblici ex art 74 del TUIR; iii) gli intermediari finanziari e società di partecipazione ex art. 162-bis del TUIR; iv) i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL 18/2020 convertito; v) i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Il contributo è parametrato alla riduzione di fatturato subita - si presume - a causa dell'emergenza epidemiologica, calcolato come differenza tra fatturato e corrispettivi registrati nel mese di aprile 2020 e l'analogo ammontare registrato nel mese di aprile del 2019. Tale differenza deve essere non inferiore ad 1/3 dell'ammontare del fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2019. Per chi ha iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019, ovvero per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa situata in Comuni vittima di eventi calamitosi (il cui stato di emergenza fosse in vigore al 31 gennaio 2020) il contributo spetta anche in assenza del rispetto di tale requisito.
L'importo dei ricavi e compensi registrato nell'intero anno 2019 determina l'intensità dell'aiuto, in base a percentuali decrescenti per scaglioni di fatturato applicati sulla differenza di fatturato sopra citata:
• sino ad Euro 400.000, il 20%;
• oltre 400.000 e sino ad Euro 1.000.000, il 15%;
• oltre 1.000.000 e sino ad Euro 5.000.000, il 10%.
Viene garantito comunque un contributo minimo di importo pari a 1.000 Euro per le persone fisiche e a 2.000 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tale importo si applica, altresì, ai soggetti costituiti dopo il 30 aprile 2019 e sino al 30 aprile 2020, per i quali non è possibile calcolare la riduzione di fatturato prevista dalla norma.
Tale contributo, previsto dall'art. 25 del D.L. n. 34/2020 e già analizzato nella nostra circolare di approfondimento n. 40, si sostanzia nell'erogazione di una somma di denaro - esclusa da tassazione e non soggetta a restituzione - corrisposta dal Ministero delle Finanze a seguito della presentazione di un'apposita istanza. L'Agenzia ha pubblicato il provvedimento attuativo in data 10 giugno, nonché la circolare n. 15/E/2020 con la quale ha fornito i primi chiarimenti applicativi. In seguito, è stata pubblicata altresì una guida che riassume le principali caratteristiche della misura di sostegno.
La trasmissione dell'istanza può essere effettuata sino al 13 agosto 2020 - non essendo previsto alcun ordine cronologico per l'accoglimento - mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". In caso di accoglimento, il contributo a fondo perduto verrà erogato dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente indicato nell'istanza (intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo).
Per quanto riguarda i beneficiari, possono richiedere il contributo i soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA, che nell'anno 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 5 milioni di euro. L'Agenzia, opportunamente, ha chiarito che per la verifica del rispetto di tale requisito dovrà farsi riferimento a quanto dichiarato negli appositi campi compilati nelle dichiarazioni dei redditi presentate dai soggetti richiedenti. La circolare n. 15/E ha, inoltre, chiarito che non è previsto il ragguaglio di tale ammontare per periodi di imposta con durata inferiore all'anno solare, come ad esempio per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019.
Risultano esclusi dal beneficio: i) i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza; ii) gli enti pubblici ex art 74 del TUIR; iii) gli intermediari finanziari e società di partecipazione ex art. 162-bis del TUIR; iv) i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL 18/2020 convertito; v) i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Il contributo è parametrato alla riduzione di fatturato subita - si presume - a causa dell'emergenza epidemiologica, calcolato come differenza tra fatturato e corrispettivi registrati nel mese di aprile 2020 e l'analogo ammontare registrato nel mese di aprile del 2019. Tale differenza deve essere non inferiore ad 1/3 dell'ammontare del fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2019. Per chi ha iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019, ovvero per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa situata in Comuni vittima di eventi calamitosi (il cui stato di emergenza fosse in vigore al 31 gennaio 2020) il contributo spetta anche in assenza del rispetto di tale requisito.
L'importo dei ricavi e compensi registrato nell'intero anno 2019 determina l'intensità dell'aiuto, in base a percentuali decrescenti per scaglioni di fatturato applicati sulla differenza di fatturato sopra citata:
• sino ad Euro 400.000, il 20%;
• oltre 400.000 e sino ad Euro 1.000.000, il 15%;
• oltre 1.000.000 e sino ad Euro 5.000.000, il 10%.
Viene garantito comunque un contributo minimo di importo pari a 1.000 Euro per le persone fisiche e a 2.000 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tale importo si applica, altresì, ai soggetti costituiti dopo il 30 aprile 2019 e sino al 30 aprile 2020, per i quali non è possibile calcolare la riduzione di fatturato prevista dalla norma.