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DECRETO RILANCIO – CREDITO DI IMPOSTA SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI STRUMENTALI

2020-06-08 BLuStudio
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 14 del 6 giugno, ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova agevolazione, prevista dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020 c.d. "Decreto Rilancio", consistente nel riconoscimento di un credito di imposta pari al 60% dei canoni di locazione versati in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Con la risoluzione n. 32/2020 è stato altresì istituito il codice tributo utilizzabile per l'inserimento in F24 del credito in esame.

Richiamando la nostra Circolare di approfondimento n. 40 per un esame delle principali caratteristiche della misura di sostegno del reddito di locatari e affittuari, che abbiano avuto una riduzione della propria attività in conseguenza delle restrizioni emergenziali da Covid-19, si ripercorrono in questa sede i principali chiarimenti e le più rilevanti puntualizzazioni contenute nel documento di prassi in commento.

Quanto alle modalità di fruizione dell'agevolazione, la norma istitutiva prevede che il credito d'imposta sia utilizzabile: i) in compensazione diretta mediante presentazione del modello F24; ii) in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; iii) ovvero mediante cessione a terzi. In merito alla possibilità di cessione del credito di imposta, viene precisato che la cessione potrà avvenire, altresì, mediante cessione al locatore stesso, in conto pagamento del canone di locazione relativo al periodo dal quale tale credito di imposta origina. In sostanza, l'Agenzia istituisce una procedura di c.d. "formazione ed utilizzo simultaneo" del credito, ed infatti precisa che "in tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione". Resta ferma, peraltro, la necessità di versare al locatore la differenza, pari al 40% del canone pattuito per il mese di riferimento.

Relativamente alle modalità per considerare perfezionata la cessione del credito di imposta in esame, la Circolare ricorda che è in corso di predisposizione un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che definirà le modalità attuative dei trasferimenti di tutti i crediti di imposta legati all'emergenza sanitaria da Covid-19.

In relazione alla misura e alle modalità di utilizzo, riportiamo in sintesi gli ulteriori chiarimenti forniti dal documento di prassi. L'Agenzia conferma che:
• il credito potrà validamente essere utilizzato solo dopo avvenuto pagamento del canone dal quale promana - fatto salvo il caso di cessione del credito allo stesso locatore, sopra commentata;
• nel caso in cui siano state accordate riduzioni del canone di locazione rispetto a quanto contrattualmente pattuito, la misura del credito di imposta sarà parametrata agli importi effettivamente versati;
• nel caso in cui le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria all'interno del corrispettivo per canoni di locazione in contratto, si potrà commisurare a tale canone unitario la misura del credito;
• in caso di cessione del credito, il cessionario potrà utilizzarlo mediante compensazione, ovvero direttamente in dichiarazione - e, si ritiene, in forma mista nelle due modalità - unicamente entro l'anno di cessione, e non potrà richiedere il rimborso di quanto eventualmente non utilizzato;
• nel caso in cui il cessionario versi al cedente un corrispettivo inferiore, rispetto al valore nominale del credito ceduto, la differenza costituirà sopravvenienza attiva rilevante ai fini delle imposte dirette e dell'Irap.

Nei casi di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24. L'eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d'imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso.

L'Agenzia, infine, cambiando orientamento rispetto a precedenti analoghe fattispecie, espressamente consente la fruizione del beneficio anche relativamente a contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi, sempreché utilizzati come chiede la norma per attività di impresa o di lavoro autonomo. Il caso, frequente, può essere quello di studi professionali privati la cui sede si trovi in immobili che non siano stati oggetto di cambio di destinazione d'uso, e che pertanto risultino ancora accatastati in categorie A (diverse da A/10).

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