DECRETO COVID-19 LIQUIDITA’ – SOSPENSIONE VERSAMENTI E RITENUTE DI ACCONTO
2020-04-08 BLuStudio
Il Decreto Legge approvato nella giornata di lunedì 6 aprile, e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce la sospensione dei versamenti tributari di prossima scadenza, per i contribuenti che abbiano registrato una contrazione del fatturato in conseguenza delle disposizioni legate all'emergenza da CoVID-19.
In particolare, stando alle anticipazioni disponibili ad oggi, sono sospesi per gli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, con volume di ricavi e compensi non superiore a 50 milioni di Euro (nell'anno precedente), i versamenti di IVA, ritenute, contributi previdenziali e assicurativi
Per i contribuenti con ricavi e compensi superiori ai 50 milioni di Euro, la contrazione di ricavi e compensi per poter accedere alla sospensione deve invece essere almeno pari al 50%. I versamenti sospesi, potranno essere effettuati entro il 30 giugno in un'unica soluzione, ovvero in 5 rate sempre a partire da giugno.
Inoltre, il DL dovrebbe introdurre una specifica disposizione in favore di lavoratori autonomi e piccoli imprenditori, volta alla sospensione dell'obbligo di operare la ritenuta di acconto da parte dei sostituti di imposta. In particolare, i titolari di reddito di lavoro autonomo e di redditi da rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, che:
non dovranno subire da parte dei sostituti di imposta (e pertanto non dovranno esporla in fattura) la relativa ritenuta di acconto, nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del DL "Cura Italia", e il 31 maggio 2020. Si tratta, infatti, di un'estensione dell'analoga disposizione già contenuta in tale Decreto, ma che era limitata temporalmente al 31 marzo 2020.
In particolare, stando alle anticipazioni disponibili ad oggi, sono sospesi per gli esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, con volume di ricavi e compensi non superiore a 50 milioni di Euro (nell'anno precedente), i versamenti di IVA, ritenute, contributi previdenziali e assicurativi
• in scadenza nel mese di aprile, se hanno registrato a Marzo 2020 ricavi o compensi inferiori del 33% rispetto a quelli di Marzo 2019;
• in scadenza nel mese di maggio, se hanno registrato in Aprile 2020 ricavi o compensi inferiori del 33% rispetto a quelli di Aprile 2019.
Per i contribuenti con ricavi e compensi superiori ai 50 milioni di Euro, la contrazione di ricavi e compensi per poter accedere alla sospensione deve invece essere almeno pari al 50%. I versamenti sospesi, potranno essere effettuati entro il 30 giugno in un'unica soluzione, ovvero in 5 rate sempre a partire da giugno.
Inoltre, il DL dovrebbe introdurre una specifica disposizione in favore di lavoratori autonomi e piccoli imprenditori, volta alla sospensione dell'obbligo di operare la ritenuta di acconto da parte dei sostituti di imposta. In particolare, i titolari di reddito di lavoro autonomo e di redditi da rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, che:
• abbiano registrato ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente non superiori a 400.000 Euro e,
• non abbiano sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato
non dovranno subire da parte dei sostituti di imposta (e pertanto non dovranno esporla in fattura) la relativa ritenuta di acconto, nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del DL "Cura Italia", e il 31 maggio 2020. Si tratta, infatti, di un'estensione dell'analoga disposizione già contenuta in tale Decreto, ma che era limitata temporalmente al 31 marzo 2020.