DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO ANCHE PER GLI IMMOBILI LOCATI DALLE IMPRESE
2019-07-24 BLuStudio
Con la sentenza n. 19815 depositata ieri, 23 luglio 2019, la Corte di Cassazione pone un importante arresto alla interpretazione della normativa relativa alle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica fatta propria dall'Agenzia delle Entrate in numerosi interventi di prassi, che ha generato un importante contenzioso in materia.
La Suprema Corte, infatti, ha stabilito il principio di diritto secondo il quale la detrazione IRPEF/IRES del 55-65% spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, di cui ai commi 344-349 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 e art. 14 del DL n. 63/2013, spetta alle imprese, società comprese, per tutti gli immobili posseduti, compresi quelli concessi in locazione a soggetti terzi.
La conclusione cui giungono i giudici di legittimità contrasta appunto con l'interpretazione finora fornita dall'Amministrazione finanziaria secondo cui il beneficio fiscale in questione non spetterebbe per gli immobili merce e patrimoniali (tra le altre, ris. Agenzia delle Entrate del 1° agosto 2008 n. 340, ris. Agenzia delle Entrate 15 luglio 2008 n. 303, guida Agenzia delle Entrate aggiornata da ultimo a febbraio 2019, risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 4 aprile 2019 n. 95).
In sostanza, secondo l'Agenzia delle Entrate ai titolari di reddito d'impresa l'agevolazione in esame spetta "con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale", a condizione che per effetto dell'intervento, "consegua una effettiva riduzione dei consumi energetici nell'esercizio dell'attività imprenditoriale".
Come già avvenuto in relazione, ad esempio, all'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate in tema di divieto di accesso al regime della c.d. "cedolare secca" sulle locazioni immobiliari di unità abitative a favore di locatari persone giuridiche, per le esigenze residenziali del proprio personale dipendente, anche in questo caso la Suprema Corte, dopo aver riassunto il quadro normativo di riferimento, corregge l'interpretazione del fisco affermando che il bonus fiscale finalizzato alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti si rivolge a un'ampia platea di beneficiari, siano essi persone fisiche o soggetti titolari di reddito d'impresa, incluse le società.
La delimitazione del perimetro applicativo della detrazione che introduce l'Amministrazione finanziaria, concludono i giudici di legittimità, è incompatibile con l'interpretazione letterale delle norme riguardanti l'agevolazione fiscale, le quali non prevedono alcuna limitazione soggettiva.
La Suprema Corte, infatti, ha stabilito il principio di diritto secondo il quale la detrazione IRPEF/IRES del 55-65% spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, di cui ai commi 344-349 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 e art. 14 del DL n. 63/2013, spetta alle imprese, società comprese, per tutti gli immobili posseduti, compresi quelli concessi in locazione a soggetti terzi.
La conclusione cui giungono i giudici di legittimità contrasta appunto con l'interpretazione finora fornita dall'Amministrazione finanziaria secondo cui il beneficio fiscale in questione non spetterebbe per gli immobili merce e patrimoniali (tra le altre, ris. Agenzia delle Entrate del 1° agosto 2008 n. 340, ris. Agenzia delle Entrate 15 luglio 2008 n. 303, guida Agenzia delle Entrate aggiornata da ultimo a febbraio 2019, risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 4 aprile 2019 n. 95).
In sostanza, secondo l'Agenzia delle Entrate ai titolari di reddito d'impresa l'agevolazione in esame spetta "con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale", a condizione che per effetto dell'intervento, "consegua una effettiva riduzione dei consumi energetici nell'esercizio dell'attività imprenditoriale".
Come già avvenuto in relazione, ad esempio, all'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate in tema di divieto di accesso al regime della c.d. "cedolare secca" sulle locazioni immobiliari di unità abitative a favore di locatari persone giuridiche, per le esigenze residenziali del proprio personale dipendente, anche in questo caso la Suprema Corte, dopo aver riassunto il quadro normativo di riferimento, corregge l'interpretazione del fisco affermando che il bonus fiscale finalizzato alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti si rivolge a un'ampia platea di beneficiari, siano essi persone fisiche o soggetti titolari di reddito d'impresa, incluse le società.
La delimitazione del perimetro applicativo della detrazione che introduce l'Amministrazione finanziaria, concludono i giudici di legittimità, è incompatibile con l'interpretazione letterale delle norme riguardanti l'agevolazione fiscale, le quali non prevedono alcuna limitazione soggettiva.