LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ENTRA NELLA FASE A REGIME
2019-07-16 BLuStudio
Dallo scorso 1° luglio 2019 la fatturazione elettronica è entrata nella fase c.d. "a regime". A decorrere da tale data, infatti, viene a cessare il periodo di "moratoria" in relazione ai termini di emissione delle fatture, intendendosi per tale la data di trasmissione allo SDI del documento elettronico, se correttamente ricevuto dallo SDI e quindi non scartato.
Ricordiamo che nel primo semestre del 2019, per favorire la transizione alla fatturazione elettronica, il legislatore aveva previsto appunto una moratoria delle sanzioni correlate alla tardiva fatturazione, concedendo tempo per la formazione e trasmissione del documento elettronico allo SDI sino al termine di versamento della liquidazione periodica di competenza della fattura, senza sanzioni. Ad esempio, per una operazione di prestazione di servizi effettuata nel mese di marzo, la fattura elettronica poteva essere emessa al più tardi entro il giorno 16 del mese di maggio 2019 (ultimo giorno di computo della liquidazione periodica gennaio-marzo 2019).
Dal mese di luglio, essendo scaduto il semestre di moratoria, tornano ad applicarsi i "normali" termini di emissione delle fatture, come modificati dapprima dal DL 119/2018 e successivamente dal Decreto "crescita", la cui legge di conversione (L. 28 giugno 2019 n. 58) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno. Tali provvedimenti, modificando l'art. 21 comma 4 del DPR 633/72 - che originariamente prevedeva, per la fattura non differita, l'obbligo di emissione del documento (da intendersi, lo ricordiamo, come data della trasmissione alla controparte del medesimo) entro il giorno stesso di effettuazione dell'operazione - hanno introdotto prima il termine di 10 giorni, di fatto mai entrato in vigore in quanto con la legge n. 58/2019 è prevista la possibilità di emettere la fattura immediata entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.
Ancora ultimamente, al fine di evitare ulteriori modifiche ai sistemi gestionali e informatici utilizzati per la predisposizione delle fatture, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato, nella circolare 17 giugno 2019 n. 14, che la trasmissione, attestata dal Sistema di Interscambio, verrà assunta quale data di emissione del documento, mentre il giorno di effettuazione dell'operazione sarà riportato nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" della fattura elettronica.
Ricordiamo che nel primo semestre del 2019, per favorire la transizione alla fatturazione elettronica, il legislatore aveva previsto appunto una moratoria delle sanzioni correlate alla tardiva fatturazione, concedendo tempo per la formazione e trasmissione del documento elettronico allo SDI sino al termine di versamento della liquidazione periodica di competenza della fattura, senza sanzioni. Ad esempio, per una operazione di prestazione di servizi effettuata nel mese di marzo, la fattura elettronica poteva essere emessa al più tardi entro il giorno 16 del mese di maggio 2019 (ultimo giorno di computo della liquidazione periodica gennaio-marzo 2019).
Dal mese di luglio, essendo scaduto il semestre di moratoria, tornano ad applicarsi i "normali" termini di emissione delle fatture, come modificati dapprima dal DL 119/2018 e successivamente dal Decreto "crescita", la cui legge di conversione (L. 28 giugno 2019 n. 58) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 giugno. Tali provvedimenti, modificando l'art. 21 comma 4 del DPR 633/72 - che originariamente prevedeva, per la fattura non differita, l'obbligo di emissione del documento (da intendersi, lo ricordiamo, come data della trasmissione alla controparte del medesimo) entro il giorno stesso di effettuazione dell'operazione - hanno introdotto prima il termine di 10 giorni, di fatto mai entrato in vigore in quanto con la legge n. 58/2019 è prevista la possibilità di emettere la fattura immediata entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.
Ancora ultimamente, al fine di evitare ulteriori modifiche ai sistemi gestionali e informatici utilizzati per la predisposizione delle fatture, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato, nella circolare 17 giugno 2019 n. 14, che la trasmissione, attestata dal Sistema di Interscambio, verrà assunta quale data di emissione del documento, mentre il giorno di effettuazione dell'operazione sarà riportato nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" della fattura elettronica.