FATTURE DI FINE ANNO: IL PUNTO SU TRANSIZIONE ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E REGISTRAZIONE IVA
2018-12-04 BLuStudio
Le recenti novelle normative in tema di emissione, registrazione e conseguente detrazione dell'IVA rischiano di far sorgere più di un dubbio tra gli operatori, soprattutto in relazione alle corrette procedure contabili da seguire in relazione all'emissione e alla registrazione delle fatture relative ad operazioni che si considerino, ai fini IVA, effettuate negli ultimi giorni del corrente anno.
In particolare, l'art. 14 del DL 119/2018 ha previsto la possibilità di esercitare la detrazione dell'IVA nella liquidazione del mese (o trimestre) nel quale l'operazione è stata effettuata e l'imposta è divenuta esigibile, purché le relative fatture siano ricevute (e registrate) nei primi 15 giorni del mese successivo. Il menzionato art. 14 del DL 119/2018 contempla, però, una rilevante eccezione, escludendo "i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".
Tali modifiche normative, tuttavia, devono essere lette nel contesto nel quale sono state pensate, e quindi in ottica semplificatoria in funzione della ormai imminente introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria per tutti i rapporti B2B e B2C. Infatti, la relazione illustrativa al Decreto citato spiega che la modifica all'art. 1 del DPR 100/98 è conseguenza dei nuovi termini "concessi per la emissione della fattura (...) e dei tempi di recapito della fattura elettronica - la quale potrebbe essere recapitata al cessionario/committente oltre il periodo in cui l'imposta diviene esigibile".
Sempre in funzione dell'introduzione della fatturazione elettronica è l'ulteriore modifica introdotta dalla norma in commento, che riguarda il soggetto cedente o prestatore: atteso che la fattura elettronica si considera emessa al momento della trasmissione al Sistema di Interscambio, il novellato art. 21 comma 4 del DPR n. 633/1972, a decorrere dal 1° luglio 2019, consente al cedente o prestatore di emettere la fattura entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione.
La lettura coordinata delle modifiche in commento è pertanto necessaria, e va effettuata alla luce delle specificità del processo di fatturazione elettronica: mentre sino ad oggi, infatti, la data riportata nel documento fiscale assumeva un'importanza fondamentale, ai fini della valutazione circa la data di emissione del medesimo, e la conseguente registrazione contabile a cura di cedente e cessionario (non avendo data certa, ad esempio, la trasmissione postale o a mezzo posta elettronica della fattura), a partire dal 1° gennaio la data di trasmissione allo SDI sarà la data ufficiale di emissione della fattura, recuperando significato vincolante la norma, mai modificata, che considera, ai fini IVA, una fattura come emessa nel momento in cui viene inviata al soggetto passivo cessionario o committente.
Del fatto che, sino a tutto il 31.12.2018, la data riportata sul documento fiscale "guiderà" le relative registrazioni contabili, ne è consapevole la stessa Agenzia delle Entrate, che fa intendere, nella la risposta di seguito riportata (pubblicata nella sezione delle FAQ dedicate alla FE) la corretta procedura da seguire, anche in relazione all'obbligo di emettere il documento in formato elettronico.
Domanda
Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?
Risposta
L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.
L'Agenzia non può certamente spingersi oltre, forzando il dato normativo, ma è chiaro che le fatture cartacee (quali sono tutte quelle non emesse in formato elettronico) convertite in un file ad esempio in formato ".pdf", datate 31.12.2018 e trasmesse dal cedente a mezzo posta elettronica non certificata nei primi giorni di gennaio, potranno essere considerate come emesse e trasmesse nel 2018 ai fini della registrazione contabile e della detrazione (privilegiando il dato formale della data riportata in fattura, e simmetricamente alla data di registrazione che utilizzerà il soggetto cedente). Al contrario, per i documenti elettronici tale procedura semplificata non sarà possibile, essendo ufficiale la data di trasmissione allo SDI.
In particolare, l'art. 14 del DL 119/2018 ha previsto la possibilità di esercitare la detrazione dell'IVA nella liquidazione del mese (o trimestre) nel quale l'operazione è stata effettuata e l'imposta è divenuta esigibile, purché le relative fatture siano ricevute (e registrate) nei primi 15 giorni del mese successivo. Il menzionato art. 14 del DL 119/2018 contempla, però, una rilevante eccezione, escludendo "i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".
Tali modifiche normative, tuttavia, devono essere lette nel contesto nel quale sono state pensate, e quindi in ottica semplificatoria in funzione della ormai imminente introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria per tutti i rapporti B2B e B2C. Infatti, la relazione illustrativa al Decreto citato spiega che la modifica all'art. 1 del DPR 100/98 è conseguenza dei nuovi termini "concessi per la emissione della fattura (...) e dei tempi di recapito della fattura elettronica - la quale potrebbe essere recapitata al cessionario/committente oltre il periodo in cui l'imposta diviene esigibile".
Sempre in funzione dell'introduzione della fatturazione elettronica è l'ulteriore modifica introdotta dalla norma in commento, che riguarda il soggetto cedente o prestatore: atteso che la fattura elettronica si considera emessa al momento della trasmissione al Sistema di Interscambio, il novellato art. 21 comma 4 del DPR n. 633/1972, a decorrere dal 1° luglio 2019, consente al cedente o prestatore di emettere la fattura entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione.
La lettura coordinata delle modifiche in commento è pertanto necessaria, e va effettuata alla luce delle specificità del processo di fatturazione elettronica: mentre sino ad oggi, infatti, la data riportata nel documento fiscale assumeva un'importanza fondamentale, ai fini della valutazione circa la data di emissione del medesimo, e la conseguente registrazione contabile a cura di cedente e cessionario (non avendo data certa, ad esempio, la trasmissione postale o a mezzo posta elettronica della fattura), a partire dal 1° gennaio la data di trasmissione allo SDI sarà la data ufficiale di emissione della fattura, recuperando significato vincolante la norma, mai modificata, che considera, ai fini IVA, una fattura come emessa nel momento in cui viene inviata al soggetto passivo cessionario o committente.
Del fatto che, sino a tutto il 31.12.2018, la data riportata sul documento fiscale "guiderà" le relative registrazioni contabili, ne è consapevole la stessa Agenzia delle Entrate, che fa intendere, nella la risposta di seguito riportata (pubblicata nella sezione delle FAQ dedicate alla FE) la corretta procedura da seguire, anche in relazione all'obbligo di emettere il documento in formato elettronico.
Domanda
Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?
Risposta
L'obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all'art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.
L'Agenzia non può certamente spingersi oltre, forzando il dato normativo, ma è chiaro che le fatture cartacee (quali sono tutte quelle non emesse in formato elettronico) convertite in un file ad esempio in formato ".pdf", datate 31.12.2018 e trasmesse dal cedente a mezzo posta elettronica non certificata nei primi giorni di gennaio, potranno essere considerate come emesse e trasmesse nel 2018 ai fini della registrazione contabile e della detrazione (privilegiando il dato formale della data riportata in fattura, e simmetricamente alla data di registrazione che utilizzerà il soggetto cedente). Al contrario, per i documenti elettronici tale procedura semplificata non sarà possibile, essendo ufficiale la data di trasmissione allo SDI.