MEDICI CHE INVIANO I DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA ESCLUSI DA FATTURE ELETTRONICHE
2018-12-03 BLuStudio
Il DDL di conversione del Decreto c.d. Collegato Fiscale alla Legge di Bilancio 2019, approvato al Senato e che passa quindi ora all'esame della Camera, introduce diversi correttivi alla disciplina della fatturazione elettronica.
In primo luogo, si prevede che siano escluse dall'obbligo di emissione delle fatture elettroniche, per il periodo d'imposta 2019, le operazioni già oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (TS) da parte dei soggetti obbligati. A ben vedere, si tratta di una replica dell'esclusione già oggi prevista per il c.d. Spesometro, in ossequio al principio tale per cui l'Amministrazione non può richiedere al contribuente informazioni delle quali è già in possesso. I soggetti che potranno beneficiare dell'esonero sono individuati dall'art. 3 comma 3 del DLgs. 175/2014 (ad esempio, gli iscritti all'albo dei Medici chirurghi e odontoiatri, le farmacie pubbliche e private) e dal DM 1° settembre 2016 (tra cui, le parafarmacie, gli psicologi, gli infermieri, gli ottici, i veterinari).
Nella prospettiva dell'entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, viene inoltre prevista la possibilità, per i soggetti del settore sanitario, di trasmettere la totalità dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri direttamente al Sistema tessera sanitaria. Ferma restando l'emanazione di un decreto attuativo dei Ministeri competenti e la necessità di sentire il Garante per la privacy, quanto descritto consentirà a coloro che effettuano operazioni non soggette agli obblighi di fatturazione (ad esempio, i farmacisti) di coniugare l'obbligo di comunicazione dei dati al Sistema TS con gli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate (a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro, dal 1° gennaio 2020 per gli altri operatori).
In coerenza col fatto che la memorizzazione elettronica dei corrispettivi andrà a sostituire gli obblighi di registrazione ex art. 24 del DPR 633/72, un'ulteriore modifica inserita in sede di conversione in legge del Decreto introduce la possibilità di conservazione del registro dei corrispettivi esclusivamente in formato elettronico. Ciò in conformità a quanto già contemplato, dall'art. 19-octies comma 6 del DL 148/2017, per la conservazione dei registri IVA degli acquisti e delle vendite.
Infine, è stabilita la proroga del reverse charge, sino al 30 giugno 2022, per le cessioni di telefoni cellulari, tablet PC, laptop e di altri prodotti elettronici, nonché per le operazioni del settore energetico (trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica, cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori). La possibilità di estendere il reverse charge per questi settori specifici, oltre il termine del 31 dicembre 2018 è connessa alla recente approvazione della direttiva 2018/1695/UE che ha rinnovato la deroga di cui all'art. 199-bis della direttiva 2006/112/CE.
In primo luogo, si prevede che siano escluse dall'obbligo di emissione delle fatture elettroniche, per il periodo d'imposta 2019, le operazioni già oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (TS) da parte dei soggetti obbligati. A ben vedere, si tratta di una replica dell'esclusione già oggi prevista per il c.d. Spesometro, in ossequio al principio tale per cui l'Amministrazione non può richiedere al contribuente informazioni delle quali è già in possesso. I soggetti che potranno beneficiare dell'esonero sono individuati dall'art. 3 comma 3 del DLgs. 175/2014 (ad esempio, gli iscritti all'albo dei Medici chirurghi e odontoiatri, le farmacie pubbliche e private) e dal DM 1° settembre 2016 (tra cui, le parafarmacie, gli psicologi, gli infermieri, gli ottici, i veterinari).
Nella prospettiva dell'entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, viene inoltre prevista la possibilità, per i soggetti del settore sanitario, di trasmettere la totalità dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri direttamente al Sistema tessera sanitaria. Ferma restando l'emanazione di un decreto attuativo dei Ministeri competenti e la necessità di sentire il Garante per la privacy, quanto descritto consentirà a coloro che effettuano operazioni non soggette agli obblighi di fatturazione (ad esempio, i farmacisti) di coniugare l'obbligo di comunicazione dei dati al Sistema TS con gli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate (a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro, dal 1° gennaio 2020 per gli altri operatori).
In coerenza col fatto che la memorizzazione elettronica dei corrispettivi andrà a sostituire gli obblighi di registrazione ex art. 24 del DPR 633/72, un'ulteriore modifica inserita in sede di conversione in legge del Decreto introduce la possibilità di conservazione del registro dei corrispettivi esclusivamente in formato elettronico. Ciò in conformità a quanto già contemplato, dall'art. 19-octies comma 6 del DL 148/2017, per la conservazione dei registri IVA degli acquisti e delle vendite.
Infine, è stabilita la proroga del reverse charge, sino al 30 giugno 2022, per le cessioni di telefoni cellulari, tablet PC, laptop e di altri prodotti elettronici, nonché per le operazioni del settore energetico (trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica, cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori). La possibilità di estendere il reverse charge per questi settori specifici, oltre il termine del 31 dicembre 2018 è connessa alla recente approvazione della direttiva 2018/1695/UE che ha rinnovato la deroga di cui all'art. 199-bis della direttiva 2006/112/CE.