LA DICHIARAZIONE DI INTENTO NON VIETA L’EMISSIONE DI FATTURE CON IVA
2018-09-18 BLuStudio
L'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello presentato da Assonime in data 6 febbraio u.s., contenente richiesta di consulenza giuridica in merito all'esatta interpretazione della normativa IVA, ha fornito chiarimenti di estremo e generale interesse. Lo ha reso noto la stessa Assonime, con la circolare n. 20/2018 pubblicata ieri, nella quale illustra i contenuti della risposta dell'Agenzia.
In particolare, l'Associazione che rappresenta le Società per Azioni italiane, ha richiesto all'amministrazione di chiarire l'esatta portata dell'art. 8, 1° comma, lettera c) del DPR n. 633/1972, che consente ai soggetti qualificati come "esportatori abituali" di effettuare acquisti senza l'applicazione dell'IVA, previa presentazione all'Agenzia delle Entrate e al proprio fornitore di apposita dichiarazione di intento.
Ebbene, il quesito era volto a conoscere se, e in che misura, potesse essere sanzionato il comportamento del soggetto cedente, fornitore dell'esportatore abituale, che dopo aver ricevuto (e controllato) la dichiarazione di intento, abbia emesso per alcune operazioni fattura con IVA; parimenti, l'Associazione chiede se passibile di sanzione possa considerarsi il cessionario, esportatore abituale, il quale abbia detratto l'IVA applicata in fattura dal fornitore.
L'Agenzia, aderendo alla tesi formulata da Assonime, ritiene che nessuno dei due comportamenti possa essere sanzionato. La norma che consente di "trattare" come non imponibili le operazioni coperte da dichiarazione di intento, essendo norma di favore, è ad applicazione facoltativa per il cliente esportatore abituale, che può pertanto decidere di non avvalersene. Alla luce di ciò, prosegue l'Agenzia, "qualora il cliente/esportatore abituale provveda a revocare la dichiarazione d'intento ovvero non intenda avvalersi del plafond con riferimento ad alcune operazioni, si ritiene legittima l'emissione di una fattura con addebito dell'IVA da parte del cedente/prestatore".
Come si vede, viene quindi ritenuto legittimo il comportamento dell'esportatore che decida, e quindi richieda, al proprio fornitore di applicare l'IVA soltanto su alcune operazioni, e non su altre, in costanza della dichiarazione di intento presentata.
Peraltro, non sono previsti adempimenti comunicativi né modulistica ministeriale per ufficializzare la revoca della dichiarazione di intento, che può essere quindi comunicata al proprio fornitore da parte dell'esportatore abituale con qualsiasi modalità, ed anche, chiosa l'Agenzia, a mezzo di comportamenti concludenti, quali ad esempio il pagamento dell'IVA addebitata in via di rivalsa dal proprio fornitore, e l'esercizio del diritto alla detrazione.
In particolare, l'Associazione che rappresenta le Società per Azioni italiane, ha richiesto all'amministrazione di chiarire l'esatta portata dell'art. 8, 1° comma, lettera c) del DPR n. 633/1972, che consente ai soggetti qualificati come "esportatori abituali" di effettuare acquisti senza l'applicazione dell'IVA, previa presentazione all'Agenzia delle Entrate e al proprio fornitore di apposita dichiarazione di intento.
Ebbene, il quesito era volto a conoscere se, e in che misura, potesse essere sanzionato il comportamento del soggetto cedente, fornitore dell'esportatore abituale, che dopo aver ricevuto (e controllato) la dichiarazione di intento, abbia emesso per alcune operazioni fattura con IVA; parimenti, l'Associazione chiede se passibile di sanzione possa considerarsi il cessionario, esportatore abituale, il quale abbia detratto l'IVA applicata in fattura dal fornitore.
L'Agenzia, aderendo alla tesi formulata da Assonime, ritiene che nessuno dei due comportamenti possa essere sanzionato. La norma che consente di "trattare" come non imponibili le operazioni coperte da dichiarazione di intento, essendo norma di favore, è ad applicazione facoltativa per il cliente esportatore abituale, che può pertanto decidere di non avvalersene. Alla luce di ciò, prosegue l'Agenzia, "qualora il cliente/esportatore abituale provveda a revocare la dichiarazione d'intento ovvero non intenda avvalersi del plafond con riferimento ad alcune operazioni, si ritiene legittima l'emissione di una fattura con addebito dell'IVA da parte del cedente/prestatore".
Come si vede, viene quindi ritenuto legittimo il comportamento dell'esportatore che decida, e quindi richieda, al proprio fornitore di applicare l'IVA soltanto su alcune operazioni, e non su altre, in costanza della dichiarazione di intento presentata.
Peraltro, non sono previsti adempimenti comunicativi né modulistica ministeriale per ufficializzare la revoca della dichiarazione di intento, che può essere quindi comunicata al proprio fornitore da parte dell'esportatore abituale con qualsiasi modalità, ed anche, chiosa l'Agenzia, a mezzo di comportamenti concludenti, quali ad esempio il pagamento dell'IVA addebitata in via di rivalsa dal proprio fornitore, e l'esercizio del diritto alla detrazione.