ACQUISTI DI CARBURANTE – SCHEDA CARBURANTE ABOLITA ... O NO?
2018-09-03 BLuStudio
La legge di conversione del DL 87/2018, come noto, ha rinviato al 1° gennaio 2019 l'obbligo di certificazione mediante fattura elettronica degli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti di distribuzione stradale. Risultano, pertanto, ripristinate le metodologie tradizionali di documentazione dell'operazione, e in particolare la facoltà di avvalersi della scheda carburante.
Tuttavia, dopo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018, che ha introdotto l'obbligo di utilizzo di taluni mezzi di pagamento per legittimare la detraibilità dell'IVA e la deducibilità del costo del carburante, tra cui bonifico bancario o postale, carte di credito e di debito, addebito diretto in conto corrente o altri strumenti tracciabili, l'utilizzo di tale documento giustificativo è ora tendenzialmente superflua. Per documentare validamente l'acquisto ai fini fiscali, sarà necessario e sufficiente utilizzare gli strumenti di pagamento di cui sopra.
Diversa casistica quella riguardante gli acquisti di carburante effettuati in forza di un contratto di netting. Tale particolare schema contrattuale, riconducibile alla somministrazione, prevede che il soggetto passivo acquirente stipuli con la compagnia petrolifera un contratto sulla base del quale questi, presentando appositi documenti di legittimazione ovvero utilizzando carte elettroniche a consumo, possa rifornirsi di carburante presso tutti gli impianti stradali di distribuzione gestiti dalla medesima compagnia. Con la periodicità stabilita dal contratto, di solito mensile, la compagnia petrolifera documenterà gli acquisti effettuati emettendo fattura nei confronti del soggetto passivo (circ. 30 aprile 2018 n. 8 e C.M. 12 agosto 1998 n. 205). Il gestore dell'impianto di distribuzione, in relazione alle cessioni effettuate tramite contratti di netting, emetterà a sua volta fattura elettronica nei confronti della società petrolifera.
Tuttavia, dopo il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018, che ha introdotto l'obbligo di utilizzo di taluni mezzi di pagamento per legittimare la detraibilità dell'IVA e la deducibilità del costo del carburante, tra cui bonifico bancario o postale, carte di credito e di debito, addebito diretto in conto corrente o altri strumenti tracciabili, l'utilizzo di tale documento giustificativo è ora tendenzialmente superflua. Per documentare validamente l'acquisto ai fini fiscali, sarà necessario e sufficiente utilizzare gli strumenti di pagamento di cui sopra.
Diversa casistica quella riguardante gli acquisti di carburante effettuati in forza di un contratto di netting. Tale particolare schema contrattuale, riconducibile alla somministrazione, prevede che il soggetto passivo acquirente stipuli con la compagnia petrolifera un contratto sulla base del quale questi, presentando appositi documenti di legittimazione ovvero utilizzando carte elettroniche a consumo, possa rifornirsi di carburante presso tutti gli impianti stradali di distribuzione gestiti dalla medesima compagnia. Con la periodicità stabilita dal contratto, di solito mensile, la compagnia petrolifera documenterà gli acquisti effettuati emettendo fattura nei confronti del soggetto passivo (circ. 30 aprile 2018 n. 8 e C.M. 12 agosto 1998 n. 205). Il gestore dell'impianto di distribuzione, in relazione alle cessioni effettuate tramite contratti di netting, emetterà a sua volta fattura elettronica nei confronti della società petrolifera.