REGIME DEL GRUPPO IVA: PUBBLICATE LE REGOLE OPERATIVE
2018-04-20 BLuStudio
In data 6 aprile 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il decreto attuativo relativo alla disciplina del Gruppo IVA, dopo che la Legge di Bilancio del 2017 (e per alcune limitate modifiche quella del 2018) ha trasposto nell'ordinamento nazionale le regole europee, in conformità alla Direttiva 2006/112/UE.
Si ricorda che, come anticipato nella nostra circolare n. 18 del 3 febbraio u.s., la Legge di Bilancio 2017 ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2018, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, possano presentare l'opzione per applicare il Regime del Gruppo IVA. Tale opzione, secondo la norma istitutiva, dovrà essere presentata entro il 30 settembre, per assumere validità a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Il decreto attuativo del MEF, oltre a stabilire che soltanto per il primo anno di applicazione la dichiarazione di opzione avrà effetto a partire dall'anno 2019, se presentata entro il maggior termine del 15 novembre 2018, ha provveduto a disciplinare i principali aspetti operativi del Gruppo IVA.
Di seguito evidenziamo le caratteristiche di funzionamento del nuovo regime, come delineate dal provvedimento attuativo in commento:
• il requisito della sussistenza dei vincoli finanziario, economico ed organizzativo deve sussistere a partire da quando verrà presentata l'opzione di adesione al regime, e comunque non oltre il 1° luglio dell'anno precedente a quello di efficacia dell'opzione medesima;
• per perfezionare la costituzione del Gruppo IVA il rappresentante del gruppo dovrà presentare in via telematica una dichiarazione sottoscritta da tutti i partecipanti del Gruppo, e che tale dichiarazione andrà presentata, con le stesse modalità, anche in caso di inclusione successiva di ulteriori partecipanti, in caso di revoca dell'opzione e per qualsiasi altra variazione che riguardi la composizione del gruppo;
• la dichiarazione conterrà anche le eventuali opzioni per l'adozione della contabilità separata e/o per la dispensa dagli adempimenti riservata ai soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti;
• al Gruppo verrà attribuito un numero di partita IVA unico, a cui verranno associati tutti i codici fiscali dei partecipanti, e l'Agenzia comunicherà i dati dei partecipanti al Gruppo a chi ne faccia richiesta;
• l'esercizio dell'opzione determinerà in capo al Gruppo l'assunzione di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di Imposta sul Valore Aggiunto. Tra questi si ricorda il diritto del Gruppo IVA di acquistare beni e servizi con utilizzo del plafond IVA, anche se tale plafond sia maturato dai singoli partecipanti nell'anno precedente l'ingresso nel Gruppo;
• la fatturazione dal Gruppo verso terzi ovvero da terzi verso il Gruppo avverrà attraverso la partita IVA di gruppo e con l'indicazione del codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l'operazione o che ha effettuato l'acquisto. Tale indicazione dovrà risultare anche negli altri documenti di certificazione dei corrispettivi (scontrini e ricevute fiscali). Irrilevanti ai fini IVA sono, invece, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che avvengono all'interno del gruppo;
• la registrazione delle operazioni dovrà avvenire a cura del Rappresentante del gruppo, ovvero dei singoli partecipanti, anche mediante l'adozione di appositi sezionali; viene pertanto lasciata autonomia organizzativa ai Gruppi in merito alla tenuta dei registri Iva, disegnando un sistema nel quale i singoli soggetti partecipanti potranno continuare ad effettuare in proprio le registrazioni Iva delle operazioni da essi promosse;
• al contrario, i calcoli delle liquidazioni periodiche e le relative comunicazioni, la comunicazione dei dati delle fatture emesse, ricevute o registrate, nonché la dichiarazione annuale Iva restano di esclusiva pertinenza del Rappresentante del Gruppo;
• l'Iva a debito ovvero a credito di competenza del Gruppo non possono essere oggetto di compensazione con le posizioni a debito/credito per imposte diverse dall'Iva, di pertinenza dei singoli partecipanti al Gruppo; di conseguenza, per talune società con credito Iva "strutturale" abitualmente utilizzato a scomputo dei debiti tributari diversi dall'IVA, l'adesione al regime potrebbe avere effetti penalizzanti.
In attesa dei primi documenti di prassi e dei primi commenti in dottrina, si può notare come il decreto in commento lasci tuttora diversi punti aperti, primo tra tutti quello relativo alla regolamentazione dei rapporti finanziari tra le entità partecipanti e il Rappresentante del Gruppo, in termini di trasferimento dei saldi delle posizioni a debito ed, anche, del ristoro economico ai soggetti che apportano credito al Gruppo.
Si ricorda che, come anticipato nella nostra circolare n. 18 del 3 febbraio u.s., la Legge di Bilancio 2017 ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2018, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, possano presentare l'opzione per applicare il Regime del Gruppo IVA. Tale opzione, secondo la norma istitutiva, dovrà essere presentata entro il 30 settembre, per assumere validità a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Il decreto attuativo del MEF, oltre a stabilire che soltanto per il primo anno di applicazione la dichiarazione di opzione avrà effetto a partire dall'anno 2019, se presentata entro il maggior termine del 15 novembre 2018, ha provveduto a disciplinare i principali aspetti operativi del Gruppo IVA.
Di seguito evidenziamo le caratteristiche di funzionamento del nuovo regime, come delineate dal provvedimento attuativo in commento:
• il requisito della sussistenza dei vincoli finanziario, economico ed organizzativo deve sussistere a partire da quando verrà presentata l'opzione di adesione al regime, e comunque non oltre il 1° luglio dell'anno precedente a quello di efficacia dell'opzione medesima;
• per perfezionare la costituzione del Gruppo IVA il rappresentante del gruppo dovrà presentare in via telematica una dichiarazione sottoscritta da tutti i partecipanti del Gruppo, e che tale dichiarazione andrà presentata, con le stesse modalità, anche in caso di inclusione successiva di ulteriori partecipanti, in caso di revoca dell'opzione e per qualsiasi altra variazione che riguardi la composizione del gruppo;
• la dichiarazione conterrà anche le eventuali opzioni per l'adozione della contabilità separata e/o per la dispensa dagli adempimenti riservata ai soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti;
• al Gruppo verrà attribuito un numero di partita IVA unico, a cui verranno associati tutti i codici fiscali dei partecipanti, e l'Agenzia comunicherà i dati dei partecipanti al Gruppo a chi ne faccia richiesta;
• l'esercizio dell'opzione determinerà in capo al Gruppo l'assunzione di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di Imposta sul Valore Aggiunto. Tra questi si ricorda il diritto del Gruppo IVA di acquistare beni e servizi con utilizzo del plafond IVA, anche se tale plafond sia maturato dai singoli partecipanti nell'anno precedente l'ingresso nel Gruppo;
• la fatturazione dal Gruppo verso terzi ovvero da terzi verso il Gruppo avverrà attraverso la partita IVA di gruppo e con l'indicazione del codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l'operazione o che ha effettuato l'acquisto. Tale indicazione dovrà risultare anche negli altri documenti di certificazione dei corrispettivi (scontrini e ricevute fiscali). Irrilevanti ai fini IVA sono, invece, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che avvengono all'interno del gruppo;
• la registrazione delle operazioni dovrà avvenire a cura del Rappresentante del gruppo, ovvero dei singoli partecipanti, anche mediante l'adozione di appositi sezionali; viene pertanto lasciata autonomia organizzativa ai Gruppi in merito alla tenuta dei registri Iva, disegnando un sistema nel quale i singoli soggetti partecipanti potranno continuare ad effettuare in proprio le registrazioni Iva delle operazioni da essi promosse;
• al contrario, i calcoli delle liquidazioni periodiche e le relative comunicazioni, la comunicazione dei dati delle fatture emesse, ricevute o registrate, nonché la dichiarazione annuale Iva restano di esclusiva pertinenza del Rappresentante del Gruppo;
• l'Iva a debito ovvero a credito di competenza del Gruppo non possono essere oggetto di compensazione con le posizioni a debito/credito per imposte diverse dall'Iva, di pertinenza dei singoli partecipanti al Gruppo; di conseguenza, per talune società con credito Iva "strutturale" abitualmente utilizzato a scomputo dei debiti tributari diversi dall'IVA, l'adesione al regime potrebbe avere effetti penalizzanti.
In attesa dei primi documenti di prassi e dei primi commenti in dottrina, si può notare come il decreto in commento lasci tuttora diversi punti aperti, primo tra tutti quello relativo alla regolamentazione dei rapporti finanziari tra le entità partecipanti e il Rappresentante del Gruppo, in termini di trasferimento dei saldi delle posizioni a debito ed, anche, del ristoro economico ai soggetti che apportano credito al Gruppo.