ACQUISTO CARBURANTE: MEZZI DI PAGAMENTO IDONEI ALLA DETRAZIONE DELL’IVA E ALLA DEDUZIONE DEL COSTO
2018-04-12 BLuStudio
Con il proprio Provvedimento del 4 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i mezzi di pagamento idonei, sia ai fini della detraibilità dell'IVA che della deducibilità del costo, in relazione all'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione da parte dei soggetti passivi IVA.
Come già anticipato nella nostra circolare n. 24 dello scorso 2 febbraio, si ricorda che la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2018 , una serie di rilevanti novità relative all'acquisto di carburante, quali:
• l'abolizione della scheda carburante di cui al D.P.R. n. 444/97, relativamente ai mezzi aziendali, sia per quelli esclusivamente strumentali, sia per quelli a deducibilità ridotta, in ragione dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti;
• la modifica all'art. 19-bis.1, co. 1, lett. d), del D.P.R. n. 633/72, subordinando l'esercizio della detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto e sull'importazione di carburanti e lubrificanti, alla circostanza che il relativo pagamento avvenga esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari autorizzati, "o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate";
• l'introduzione del nuovo co. 1-bis all'art. 164 del TUIR, stabilendo che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari autorizzati.
Alla luce di tali novità l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento in commento, ha stabilito che si considerano idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni ai fini IVA (ma, si ritiene, anche per documentare il costo sostenuto) i seguenti mezzi di pagamento:
a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al Regio Decreto 1736/1933, n. 1736 e al D.P.R. 144/2001, e successive modificazioni e integrazioni;
b) quelli elettronici previsti all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.
Inoltre sono validi i mezzi alternativi di acquisto di carburante, quali le carte di pagamento delle catene distributive (ricaricabili o meno) e i buoni benzina, che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburante, allorché l'acquisto o la ricarica di tali mezzi alternativi, documentata dalla fattura elettronica, sia regolata dal cessionario soggetto passivo con gli stessi strumenti di pagamento elettronici più sopra citati.
Come già anticipato nella nostra circolare n. 24 dello scorso 2 febbraio, si ricorda che la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2018 , una serie di rilevanti novità relative all'acquisto di carburante, quali:
• l'abolizione della scheda carburante di cui al D.P.R. n. 444/97, relativamente ai mezzi aziendali, sia per quelli esclusivamente strumentali, sia per quelli a deducibilità ridotta, in ragione dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti;
• la modifica all'art. 19-bis.1, co. 1, lett. d), del D.P.R. n. 633/72, subordinando l'esercizio della detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto e sull'importazione di carburanti e lubrificanti, alla circostanza che il relativo pagamento avvenga esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari autorizzati, "o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate";
• l'introduzione del nuovo co. 1-bis all'art. 164 del TUIR, stabilendo che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari autorizzati.
Alla luce di tali novità l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento in commento, ha stabilito che si considerano idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni ai fini IVA (ma, si ritiene, anche per documentare il costo sostenuto) i seguenti mezzi di pagamento:
a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al Regio Decreto 1736/1933, n. 1736 e al D.P.R. 144/2001, e successive modificazioni e integrazioni;
b) quelli elettronici previsti all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.
Inoltre sono validi i mezzi alternativi di acquisto di carburante, quali le carte di pagamento delle catene distributive (ricaricabili o meno) e i buoni benzina, che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburante, allorché l'acquisto o la ricarica di tali mezzi alternativi, documentata dalla fattura elettronica, sia regolata dal cessionario soggetto passivo con gli stessi strumenti di pagamento elettronici più sopra citati.