E’ DONAZIONE INDIRETTA IL VERSAMENTO DI DENARO SU CONTO CORRENTE COINTESTATO
2018-03-30 BLuStudio
La sentenza n. 4862 del 28 febbraio 2018 della Corte di Cassazione ha stabilito che il versamento di denaro su un conto bancario cointestato effettuato da uno solo dei cointestatari è una valida donazione "indiretta" a favore dell'altro cointestatario qualora sia provato che si tratti di un versamento animato da spirito di liberalità; in mancanza di tale caratteristica, il denaro continua ad appartenere al soggetto che lo ha versato e il cointestatario, se lo utilizza comunque sfruttando la possibilità di agire sul conto con firma disgiunta, tiene un comportamento illecito.
Si ricorda che nella donazione "indiretta" la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione - che per la sua validità richiede la forma di atto pubblico, cosiddetta donazione "diretta" - mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la propria forma e natura, realizzano in via "indiretta" l'effetto dell'arricchimento del destinatario. Si pensi, ad esempio, al padre che, per spirito di liberalità, paga un debito contratto dal figlio con una banca oppure paga il prezzo dovuto dal figlio per l'acquisto di un immobile.
Il regime della forma solenne è proprio solo della donazione "tipica" (o "diretta") e ha finalità di tutela del donante, mentre per la validità delle donazioni indirette è sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio specifico scelto (di solito attuabile senza prescrizioni di forma) che viene utilizzato per realizzare comunque lo scopo di liberalità.
Il versamento di denaro su un conto cointestato, con firme disgiunte, è dunque qualificabile, secondo la Corte di Cassazione, come donazione "indiretta" se la somma originariamente appartiene ad uno solo dei cointestatari: e ciò in quanto, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario. Il tutto a condizione che sia verificata la sussistenza dello spirito di liberalità o animus donandi ossia l'intenzione dell'autore del versamento di arricchire l'altro cointestatario.
Tale sentenza si inserisce nel costante solco delle altre sentenze di legittimità (809/2014, 10991/2013, 26983/2008, 3499/1999) che hanno qualificato come donazione "indiretta" il versamento di denaro su un conto intestato anche a soggetto diverso da quello che effettua i versamenti. Il concetto è stato ripreso anche dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017, affrontata nella nostra news del 3 agosto 2017, la quale ha invece sancito la nullità, per difetto di forma, della donazione effettuata mediante un "semplice" bonifico bancario al conto corrente di altro soggetto - non cointestato - effettuata senza la stipula di un atto notarile.
Si ricorda che nella donazione "indiretta" la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione - che per la sua validità richiede la forma di atto pubblico, cosiddetta donazione "diretta" - mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la propria forma e natura, realizzano in via "indiretta" l'effetto dell'arricchimento del destinatario. Si pensi, ad esempio, al padre che, per spirito di liberalità, paga un debito contratto dal figlio con una banca oppure paga il prezzo dovuto dal figlio per l'acquisto di un immobile.
Il regime della forma solenne è proprio solo della donazione "tipica" (o "diretta") e ha finalità di tutela del donante, mentre per la validità delle donazioni indirette è sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio specifico scelto (di solito attuabile senza prescrizioni di forma) che viene utilizzato per realizzare comunque lo scopo di liberalità.
Il versamento di denaro su un conto cointestato, con firme disgiunte, è dunque qualificabile, secondo la Corte di Cassazione, come donazione "indiretta" se la somma originariamente appartiene ad uno solo dei cointestatari: e ciò in quanto, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario. Il tutto a condizione che sia verificata la sussistenza dello spirito di liberalità o animus donandi ossia l'intenzione dell'autore del versamento di arricchire l'altro cointestatario.
Tale sentenza si inserisce nel costante solco delle altre sentenze di legittimità (809/2014, 10991/2013, 26983/2008, 3499/1999) che hanno qualificato come donazione "indiretta" il versamento di denaro su un conto intestato anche a soggetto diverso da quello che effettua i versamenti. Il concetto è stato ripreso anche dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017, affrontata nella nostra news del 3 agosto 2017, la quale ha invece sancito la nullità, per difetto di forma, della donazione effettuata mediante un "semplice" bonifico bancario al conto corrente di altro soggetto - non cointestato - effettuata senza la stipula di un atto notarile.