OIC 11 – FINALITA’ E BILANCIO D’ESERCIZIO: PRINCIPIO DELLA CONTINUITA’ AZIENDALE
2018-03-30 BLuStudio
L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato il nuovo OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d'esercizio, il quale, oltre ad illustrare lo scopo del bilancio, ne disciplina i principi, quali: i) prudenza; ii) prospettiva della continuità aziendale; iii) rappresentazione sostanziale; iv) competenza; v) costanza nei criteri di valutazione; vi) rilevanza; vii) comparabilità.
Per quanto riguarda la decorrenza del nuovo principio contabile, i paragrafi che trattano il tema della prospettiva della continuità aziendale sono applicabili già a partire dai bilanci 2017 in chiusura, mentre il resto del documento si applicherà ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2018.
Vista l'applicazione immediata del principio del going concern, risulta utile analizzare le indicazioni previste dal nuovo OIC 11.
Innanzitutto, il principio contabile richiede che la valutazione della prospettiva della continuità aziendale sia relativa ad un orizzonte temporale di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio (ad esempio, 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2018 per i bilanci chiusi al 31.12.2017). Qualora da tale valutazione prospettica "siano identificate incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale". L'OIC sottolinea, dunque, il ruolo centrale dell'informativa fornita in Nota Integrativa, in presenza di significativi rischi sulla prospettiva di continuità aziendale.
Inoltre, il documento prevede che, in assenza di ragionevoli alternative rispetto alla cessazione dell'attività (pur senza essersi determinata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484 del Codice Civile), "la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo". In questi casi, è necessario descrivere nella Nota Integrativa tali circostanze e gli effetti prodotti sulla situazione patrimoniale ed economica della società.
Invece, in caso di accertamento di una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 C.C., l'OIC precisa che il bilancio d'esercizio debba essere redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, pur applicando i criteri di funzionamento, e tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. L'indicazione è applicabile anche nel caso in cui la causa di scioglimento intervenga tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.
Infine, l'OIC 11 riporta, a titolo di esempio, alcuni possibili effetti sull'applicazione dei principi contabili nazionali del ridotto orizzonte temporale di riferimento come, ad esempio, sulla stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni, sulle coperture degli strumenti finanziari derivati o sulla recuperabilità delle attività per imposte anticipate.
Per quanto riguarda la decorrenza del nuovo principio contabile, i paragrafi che trattano il tema della prospettiva della continuità aziendale sono applicabili già a partire dai bilanci 2017 in chiusura, mentre il resto del documento si applicherà ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2018.
Vista l'applicazione immediata del principio del going concern, risulta utile analizzare le indicazioni previste dal nuovo OIC 11.
Innanzitutto, il principio contabile richiede che la valutazione della prospettiva della continuità aziendale sia relativa ad un orizzonte temporale di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio (ad esempio, 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2018 per i bilanci chiusi al 31.12.2017). Qualora da tale valutazione prospettica "siano identificate incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale". L'OIC sottolinea, dunque, il ruolo centrale dell'informativa fornita in Nota Integrativa, in presenza di significativi rischi sulla prospettiva di continuità aziendale.
Inoltre, il documento prevede che, in assenza di ragionevoli alternative rispetto alla cessazione dell'attività (pur senza essersi determinata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484 del Codice Civile), "la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo". In questi casi, è necessario descrivere nella Nota Integrativa tali circostanze e gli effetti prodotti sulla situazione patrimoniale ed economica della società.
Invece, in caso di accertamento di una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 C.C., l'OIC precisa che il bilancio d'esercizio debba essere redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, pur applicando i criteri di funzionamento, e tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. L'indicazione è applicabile anche nel caso in cui la causa di scioglimento intervenga tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.
Infine, l'OIC 11 riporta, a titolo di esempio, alcuni possibili effetti sull'applicazione dei principi contabili nazionali del ridotto orizzonte temporale di riferimento come, ad esempio, sulla stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni, sulle coperture degli strumenti finanziari derivati o sulla recuperabilità delle attività per imposte anticipate.