“GARANZIA GIOVANI” E “INCENTIVO OCCUPAZIONE MEZZOGIORNO”: CHIARIMENTI DALL’INPS
2018-03-23 BLuStudio
Le recenti circolari n. 48 e 49 dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale hanno fornito importanti chiarimenti e indicazioni operative per poter usufruire, anche da quest'anno, degli incentivi per le assunzioni degli iscritti al programma "Garanzia Giovani" e per le assunzioni collegate all'"Incentivo Occupazione Mezzogiorno".
Si ricorda che, in entrambi i casi, l'agevolazione spetta ai datori di lavoro privati che nel corso del 2018 assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione o con contratto di apprendistato professionalizzante, e prevede uno sgravio dei contributi previdenziali a carico dell'azienda (ad esclusione dei premi INAIL), fruibile mediante conguaglio per un periodo di 12 mesi, nel limite massimo annuo di euro 8.060 per lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile (euro 671,66).
Le due circolari si occupano in particolar modo delle diverse condizioni e dei limiti che i datori di lavoro devono rispettare per poter accedere ai predetti incentivi.
Innanzitutto, il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato alle condizioni generali ai sensi dell'art. 1, commi 1175 e 1176 della Legge n. 296/2006, ossia l'adempimento degli obblighi contributivi, l'osservanza delle norme poste delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché l'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.
Le circolari ricordano, inoltre, che l'accesso al beneficio è precluso nel caso in cui:
• l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente oppure viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
• se presso il datore di lavoro o presso l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o una riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione riguardi lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
• l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che intende assumere i medesimi lavoratori, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
Un'altra condizione da valutare ai fini dell'accesso al bonus "Mezzogiorno" e "Garanzia Giovani", riguarda il rispetto delle previsioni di cui al Regolamento Ue n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis". In particolare, è necessario che l'assunzione determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.
In merito, l'INPS ha chiarito che per controllare tale incremento occupazionale va presa in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione. Nel caso in cui al termine dell'anno successivo all'assunzione si verifichi un decremento occupazionale, l'incentivo non potrà essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro sarà tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto.
Si ricorda che, in entrambi i casi, l'agevolazione spetta ai datori di lavoro privati che nel corso del 2018 assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione o con contratto di apprendistato professionalizzante, e prevede uno sgravio dei contributi previdenziali a carico dell'azienda (ad esclusione dei premi INAIL), fruibile mediante conguaglio per un periodo di 12 mesi, nel limite massimo annuo di euro 8.060 per lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile (euro 671,66).
Le due circolari si occupano in particolar modo delle diverse condizioni e dei limiti che i datori di lavoro devono rispettare per poter accedere ai predetti incentivi.
Innanzitutto, il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato alle condizioni generali ai sensi dell'art. 1, commi 1175 e 1176 della Legge n. 296/2006, ossia l'adempimento degli obblighi contributivi, l'osservanza delle norme poste delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché l'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.
Le circolari ricordano, inoltre, che l'accesso al beneficio è precluso nel caso in cui:
• l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente oppure viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
• se presso il datore di lavoro o presso l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o una riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione riguardi lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
• l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che intende assumere i medesimi lavoratori, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
Un'altra condizione da valutare ai fini dell'accesso al bonus "Mezzogiorno" e "Garanzia Giovani", riguarda il rispetto delle previsioni di cui al Regolamento Ue n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis". In particolare, è necessario che l'assunzione determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.
In merito, l'INPS ha chiarito che per controllare tale incremento occupazionale va presa in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione. Nel caso in cui al termine dell'anno successivo all'assunzione si verifichi un decremento occupazionale, l'incentivo non potrà essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro sarà tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto.