PROMOZIONE DELL’ADEMPIMENTO SPONTANEO: COMPLIANCE POTENZIATA TRA FISCO E CONTRIBUENTE
2017-12-05 BLuStudio
Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente (c.d. compliance fiscale), l'Agenzia delle Entrate ha introdotto due nuove comunicazioni indirizzate ai soggetti passivi IVA per la promozione dell'adempimento spontaneo.
La prima Comunicazione, introdotta dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento pubblicato l'8 novembre 2017, ha fissato le modalità con cui l'Agenzia mette a disposizione dei soggetti titolari di partita IVA le informazioni su possibili anomalie derivanti dal confronto tra il volume d'affari dichiarato nella Dichiarazione annuale IVA e l'importo delle operazioni comunicate dagli stessi e dai loro clienti nella vecchia Comunicazione dei dati delle fatture, c.d. "Spesometro", ossia la versione vigente per il periodo di imposta 2016. In particolar modo, l'Agenzia renderà disponibili i dati aggregati comunicati dai contribuenti e dalle loro controparti tramite la Dichiarazione annuale Iva, e tramite lo Spesometro, fornendo altresì lo scostamento tra le operazioni attive dichiarate e quelle che avrebbero dovuto esserlo in base all'incrocio dei dati effettuato.
Invece, con il secondo provvedimento dello scorso 28 novembre 2017, l'Agenzia ha stabilito le modalità di comunicazione ai soggetti titolari di partita IVA delle informazioni derivanti dal confronto tra i dati delle nuove Comunicazioni dei dati delle fatture, c.d. "Spesometro 2.0", e quelli relativi alle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Nello specifico, l'Agenzia invierà tale comunicazione solamente a coloro che hanno omesso di presentare la Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva per il trimestre di riferimento; tale omissione verrà riscontrata attraverso l'incrocio dei dati forniti dalla Comunicazione dei dati delle fatture prodotta dai soggetti titolari di partita IVA e dai loro clienti soggetti passivi IVA.
Si ricorda che le comunicazioni obbligatorie dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA sono state introdotte dal Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, c.d. "Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2017", a decorrere dal 1° gennaio 2017 e prevedono, rispettivamente, la comunicazione telematica di tutte le operazioni documentate mediante fattura, nota di variazione o bolletta doganale, di tutti i soggetti passivi IVA e la comunicazione telematica dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA (si veda anche la nostra circolare n. 16 del 6 dicembre 2016).
In aggiunta, i provvedimenti prevedono che entrambe le comunicazioni verranno trasmesse ai contribuenti agli indirizzi PEC da loro attivati e conterranno le modalità per consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata, i quali saranno resi disponibili all'interno dell'area riservata al contribuente presso il portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Cassetto fiscale". I provvedimenti ricordano che è data possibilità ai contribuenti di richiedere, anche attraverso gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, informazioni ovvero di segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia. Inoltre, eventuali errori e omissioni commessi potranno essere regolarizzati mediante l'istituto del ravvedimento operoso, il quale consente di beneficiare della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
Infine, l'Agenzia stabilisce che le informazioni, oltre che ai soggetti passivi IVA, saranno rese note alla Guardia di Finanza tramite appositi strumenti informatici.
La prima Comunicazione, introdotta dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento pubblicato l'8 novembre 2017, ha fissato le modalità con cui l'Agenzia mette a disposizione dei soggetti titolari di partita IVA le informazioni su possibili anomalie derivanti dal confronto tra il volume d'affari dichiarato nella Dichiarazione annuale IVA e l'importo delle operazioni comunicate dagli stessi e dai loro clienti nella vecchia Comunicazione dei dati delle fatture, c.d. "Spesometro", ossia la versione vigente per il periodo di imposta 2016. In particolar modo, l'Agenzia renderà disponibili i dati aggregati comunicati dai contribuenti e dalle loro controparti tramite la Dichiarazione annuale Iva, e tramite lo Spesometro, fornendo altresì lo scostamento tra le operazioni attive dichiarate e quelle che avrebbero dovuto esserlo in base all'incrocio dei dati effettuato.
Invece, con il secondo provvedimento dello scorso 28 novembre 2017, l'Agenzia ha stabilito le modalità di comunicazione ai soggetti titolari di partita IVA delle informazioni derivanti dal confronto tra i dati delle nuove Comunicazioni dei dati delle fatture, c.d. "Spesometro 2.0", e quelli relativi alle Comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. Nello specifico, l'Agenzia invierà tale comunicazione solamente a coloro che hanno omesso di presentare la Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva per il trimestre di riferimento; tale omissione verrà riscontrata attraverso l'incrocio dei dati forniti dalla Comunicazione dei dati delle fatture prodotta dai soggetti titolari di partita IVA e dai loro clienti soggetti passivi IVA.
Si ricorda che le comunicazioni obbligatorie dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA sono state introdotte dal Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, c.d. "Decreto collegato alla Legge di Bilancio 2017", a decorrere dal 1° gennaio 2017 e prevedono, rispettivamente, la comunicazione telematica di tutte le operazioni documentate mediante fattura, nota di variazione o bolletta doganale, di tutti i soggetti passivi IVA e la comunicazione telematica dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA (si veda anche la nostra circolare n. 16 del 6 dicembre 2016).
In aggiunta, i provvedimenti prevedono che entrambe le comunicazioni verranno trasmesse ai contribuenti agli indirizzi PEC da loro attivati e conterranno le modalità per consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata, i quali saranno resi disponibili all'interno dell'area riservata al contribuente presso il portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Cassetto fiscale". I provvedimenti ricordano che è data possibilità ai contribuenti di richiedere, anche attraverso gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, informazioni ovvero di segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia. Inoltre, eventuali errori e omissioni commessi potranno essere regolarizzati mediante l'istituto del ravvedimento operoso, il quale consente di beneficiare della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
Infine, l'Agenzia stabilisce che le informazioni, oltre che ai soggetti passivi IVA, saranno rese note alla Guardia di Finanza tramite appositi strumenti informatici.