COUNTRY BY COUNTRY REPORTING: CONTENUTO, MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
2017-12-01 BLuStudio
In attuazione del Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2017 e in conformità alla normativa europea e alle indicazioni OCSE contenute nel c.d. "Progetto BEPS", al fine di rendere operativo lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale tra i Paesi OCSE, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, con provvedimento dello scorso 28 novembre, le disposizioni attuative relative obbligo di presentazione della Rendicontazione Paese per Paese, c.d. Country by Country Reporting, con particolare attenzione all'individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione, al contenuto delle informazioni oggetto di comunicazione, alle modalità e ai termini di presentazione.
Il prospetto sulla Rendicontazione Paese per Paese deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate dalla controllante, residente nel territorio dello Stato italiano, di un gruppo di imprese multinazionali che presenti ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato, in relazione a ciascun periodo d'imposta precedente quello cui si riferisce l'obbligo di rendicontazione, non inferiori a 750 milioni di euro.
Tale obbligo riguarda anche le controllate, residenti nel territorio dello Stato italiano, di un gruppo di imprese multinazionali che a livello di gruppo superino tale soglia di fatturato, nei casi in cui: i) la controllante estera capogruppo del gruppo multinazionale non sia obbligata a presentare il Country by Country Reporting nel proprio Paese; ii) non sia ancora in vigore un accordo qualificante col Paese di residenza della controllante estera capogruppo che preveda lo scambio automatico delle rendicontazioni; iii) ci siano "inadempienze sistemiche" nella giurisdizione della capogruppo estera.
La controllata italiana può essere esonerata solo se la capogruppo estera individua una società supplente, quale propria sostituta, per gli obblighi di rendicontazione di gruppo nella propria giurisdizione fiscale o, in alternativa, se la capogruppo estera presenta la rendicontazione su base volontaria alla propria autorità fiscale, ma solo in presenza di accordo qualificante con l'Italia.
Le società tenute alla presentazione della Rendicontazione Paese per Paese devono comunicare, su base annuale e in modo aggregato per giurisdizione fiscale di residenza ai fini fiscali delle varie entità del gruppo, le seguenti informazioni:
• i ricavi conseguiti, costituiti dalla somma dei ricavi di tutte le società appartenenti al gruppo di imprese multinazionali nella pertinente giurisdizione fiscale, distinti tra quelli con parti correlate e con terze parti, con esclusione dei dividendi incassati;
• gli utili (o perdite) al lordo delle imposte dell'esercizio costituiti dalla sommatoria dei risultati ante imposte di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;
• le imposte sul reddito pagate nel periodo di imposta da tutte le società appartenenti al gruppo, al netto di eventuali rimborsi;
• le imposte sul reddito maturate, costituite dalla sommatoria delle imposte correnti accantonate in relazione all'imponibile o alla perdita fiscale dell'anno a cui si riferisce la rendicontazione, indipendentemente dal fatto che siano state pagate;
• il capitale sociale e le riserve di capitale di tutte le società appartenenti al gruppo;
• gli utili non distribuiti di tutte le società appartenenti al gruppo;
• il numero totale di addetti a tempo pieno a fine anno, calcolato sulla base dei livelli medi di occupazione per l'anno, di tutte le società appartenenti al gruppo;
• la valorizzazione delle immobilizzazioni materiali di tutte le società appartenenti al gruppo.
Inoltre, l'entità tenuta alla presentazione dovrà indicare l'elenco nominativo delle entità residenti in ciascuna giurisdizione fiscale, e la relativa attività principale esercitata.
Infine, per quanto riguarda le modalità e i termini di trasmissione del Country by Country Reporting le società tenute alla rendicontazione devono rispettare i seguenti termini:
• entro il termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi delle Società di Capitali relativo al periodo di imposta di rendicontazione (nel quadro RS, rigo RS268), le società del gruppo multinazionale devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti tenuti alla presentazione della rendicontazione;
• entro 12 mesi successivi all'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione, le società tenute alla rendicontazione devono comunicare, direttamente o tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, la rendicontazione all'Agenzia delle Entrate attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate.
Dunque, per il periodo di rendicontazione 2016, il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione scadrà il prossimo 31 dicembre.
Il prospetto sulla Rendicontazione Paese per Paese deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate dalla controllante, residente nel territorio dello Stato italiano, di un gruppo di imprese multinazionali che presenti ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato, in relazione a ciascun periodo d'imposta precedente quello cui si riferisce l'obbligo di rendicontazione, non inferiori a 750 milioni di euro.
Tale obbligo riguarda anche le controllate, residenti nel territorio dello Stato italiano, di un gruppo di imprese multinazionali che a livello di gruppo superino tale soglia di fatturato, nei casi in cui: i) la controllante estera capogruppo del gruppo multinazionale non sia obbligata a presentare il Country by Country Reporting nel proprio Paese; ii) non sia ancora in vigore un accordo qualificante col Paese di residenza della controllante estera capogruppo che preveda lo scambio automatico delle rendicontazioni; iii) ci siano "inadempienze sistemiche" nella giurisdizione della capogruppo estera.
La controllata italiana può essere esonerata solo se la capogruppo estera individua una società supplente, quale propria sostituta, per gli obblighi di rendicontazione di gruppo nella propria giurisdizione fiscale o, in alternativa, se la capogruppo estera presenta la rendicontazione su base volontaria alla propria autorità fiscale, ma solo in presenza di accordo qualificante con l'Italia.
Le società tenute alla presentazione della Rendicontazione Paese per Paese devono comunicare, su base annuale e in modo aggregato per giurisdizione fiscale di residenza ai fini fiscali delle varie entità del gruppo, le seguenti informazioni:
• i ricavi conseguiti, costituiti dalla somma dei ricavi di tutte le società appartenenti al gruppo di imprese multinazionali nella pertinente giurisdizione fiscale, distinti tra quelli con parti correlate e con terze parti, con esclusione dei dividendi incassati;
• gli utili (o perdite) al lordo delle imposte dell'esercizio costituiti dalla sommatoria dei risultati ante imposte di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;
• le imposte sul reddito pagate nel periodo di imposta da tutte le società appartenenti al gruppo, al netto di eventuali rimborsi;
• le imposte sul reddito maturate, costituite dalla sommatoria delle imposte correnti accantonate in relazione all'imponibile o alla perdita fiscale dell'anno a cui si riferisce la rendicontazione, indipendentemente dal fatto che siano state pagate;
• il capitale sociale e le riserve di capitale di tutte le società appartenenti al gruppo;
• gli utili non distribuiti di tutte le società appartenenti al gruppo;
• il numero totale di addetti a tempo pieno a fine anno, calcolato sulla base dei livelli medi di occupazione per l'anno, di tutte le società appartenenti al gruppo;
• la valorizzazione delle immobilizzazioni materiali di tutte le società appartenenti al gruppo.
Inoltre, l'entità tenuta alla presentazione dovrà indicare l'elenco nominativo delle entità residenti in ciascuna giurisdizione fiscale, e la relativa attività principale esercitata.
Infine, per quanto riguarda le modalità e i termini di trasmissione del Country by Country Reporting le società tenute alla rendicontazione devono rispettare i seguenti termini:
• entro il termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi delle Società di Capitali relativo al periodo di imposta di rendicontazione (nel quadro RS, rigo RS268), le società del gruppo multinazionale devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti tenuti alla presentazione della rendicontazione;
• entro 12 mesi successivi all'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione, le società tenute alla rendicontazione devono comunicare, direttamente o tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, la rendicontazione all'Agenzia delle Entrate attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate.
Dunque, per il periodo di rendicontazione 2016, il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione scadrà il prossimo 31 dicembre.