S.R.L.: INTRODUZIONE DI NUOVE SOGLIE PER LA NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE
2017-11-22 BLuStudio
La Legge Delega n. 155 del 19 ottobre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2017, con decorrenza dal 14 novembre 2017, ha stabilito le linee guida che il Governo dovrà adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore ed attraverso uno o più Decreti Legislativi, per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
In tema di revisione legale dei conti, tale Legge Delega ha abbassato le soglie previste per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore nelle Società a Responsabilità Limitata, con un'estensione significativa del perimetro dei soggetti interessati.
L'attuale disciplina prevede che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, in forma monocratica o collegiale, o del revisore scatti con il superamento di due dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi:
• totale dell'attivo patrimoniale: 4.400.000 euro;
• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
• dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Inoltre, tale obbligo di nomina dell'organo di controllo cessa con il mancato superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei predetti limiti.
Con l'attuazione della Legge Delega, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, in forma monocratica o collegiale, o del revisore scatterà quando la società, sempre per due esercizi consecutivi, abbia superato almeno uno dei seguenti limiti:
• totale dell'attivo patrimoniale: 2.000.000 euro;
• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2.000.000 euro;
• dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.
Tale obbligo di nomina cesserà qualora, per tre esercizi consecutivi, la società non superi alcuno dei predetti limiti.
Infine, la suddetta Legge Delega ha sancito anche che, in caso di mancata nomina da parte delle S.r.l. dell'organo di controllo o del revisore entro il termine previsto dall'art. 2477 del Codice Civile, ossia entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio in cui vengono superati i predetti limiti, tra i legittimati a segnalare al Tribunale tale omissione rientri anche il Conservatore del Registro delle Imprese.
Si ricorda che, trattandosi di una norma contenuta in una Legge Delega, per l'effettiva entrata in vigore bisognerà attendere l'emanazione da parte del Governo di uno o più Decreti Legislativi.
In tema di revisione legale dei conti, tale Legge Delega ha abbassato le soglie previste per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore nelle Società a Responsabilità Limitata, con un'estensione significativa del perimetro dei soggetti interessati.
L'attuale disciplina prevede che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, in forma monocratica o collegiale, o del revisore scatti con il superamento di due dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi:
• totale dell'attivo patrimoniale: 4.400.000 euro;
• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
• dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Inoltre, tale obbligo di nomina dell'organo di controllo cessa con il mancato superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei predetti limiti.
Con l'attuazione della Legge Delega, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, in forma monocratica o collegiale, o del revisore scatterà quando la società, sempre per due esercizi consecutivi, abbia superato almeno uno dei seguenti limiti:
• totale dell'attivo patrimoniale: 2.000.000 euro;
• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2.000.000 euro;
• dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.
Tale obbligo di nomina cesserà qualora, per tre esercizi consecutivi, la società non superi alcuno dei predetti limiti.
Infine, la suddetta Legge Delega ha sancito anche che, in caso di mancata nomina da parte delle S.r.l. dell'organo di controllo o del revisore entro il termine previsto dall'art. 2477 del Codice Civile, ossia entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio in cui vengono superati i predetti limiti, tra i legittimati a segnalare al Tribunale tale omissione rientri anche il Conservatore del Registro delle Imprese.
Si ricorda che, trattandosi di una norma contenuta in una Legge Delega, per l'effettiva entrata in vigore bisognerà attendere l'emanazione da parte del Governo di uno o più Decreti Legislativi.