MODELLI INTRASTAT: SEMPLIFICAZIONI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2018
2017-10-03 BLuStudio
Con il provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017, l'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, ha reso note le misure di semplificazione nella compilazione e negli obblighi di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli Intrastat), dando in questo modo attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 50, comma 6 del D.L. n. 331/93, originariamente previste per il 2017, ma prorogate al 2018 per effetto del D.L. n. 244/2016, cosiddetto "Decreto Milleproroghe".
Le novità introdotte dal suddetto provvedimento riguardano l'abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi (Modello Intra 2-bis e Modello Intra 2-quater) e l'obbligatorietà dei modelli Intrastat mensili esclusivamente ai fini statistici. Cambiano anche le soglie al di sopra delle quali devono essere presentati ai fini statistici gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari: l'obbligo sussiste, infatti, solo qualora l'ammontare degli acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro, per gli acquisti di beni e a 100.000 euro per le prestazioni di servizi ricevute.
Per quanto riguarda gli elenchi delle cessioni intracomunitarie di beni (Modello Intra 1-bis) la periodicità mensile o trimestrale della presentazione degli elenchi rimane ancorata al limite di 50.000 euro previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2010, in conformità alla direttiva 2006/112/CE, mentre varia la soglia al di sopra della quale diviene obbligatorio l'invio dei dati anche ai fini statistici. Infatti, la compilazione di tali dati è opzionale per i soggetti le cui cessioni intracomunitarie, su base trimestrale, non superano 100.000 euro.
Sia per i servizi resi che ricevuti (Modello Intra 1-quater e Modello Intra 2-quater), un'ulteriore semplificazione introdotta riguarda l'informazione statistica, la quale va fornita con un dettaglio minore. Infatti, non è più richiesto di fare riferimento al sesto livello della classificazione CPA, ma ci si può fermare al quinto, con una riduzione di circa il 50% dei codici statistici da selezionare. Per questa semplificazione il provvedimento annuncia la creazione di un apposito motore di ricerca.
Si ricorda che, per tutte le soglie sopra indicate, il superamento deve essere determinato per ogni singola categoria di operazione.
Le misure di semplificazione illustrate si applicheranno con decorrenza 1° gennaio 2018.
Le novità introdotte dal suddetto provvedimento riguardano l'abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi (Modello Intra 2-bis e Modello Intra 2-quater) e l'obbligatorietà dei modelli Intrastat mensili esclusivamente ai fini statistici. Cambiano anche le soglie al di sopra delle quali devono essere presentati ai fini statistici gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari: l'obbligo sussiste, infatti, solo qualora l'ammontare degli acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro, per gli acquisti di beni e a 100.000 euro per le prestazioni di servizi ricevute.
Per quanto riguarda gli elenchi delle cessioni intracomunitarie di beni (Modello Intra 1-bis) la periodicità mensile o trimestrale della presentazione degli elenchi rimane ancorata al limite di 50.000 euro previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2010, in conformità alla direttiva 2006/112/CE, mentre varia la soglia al di sopra della quale diviene obbligatorio l'invio dei dati anche ai fini statistici. Infatti, la compilazione di tali dati è opzionale per i soggetti le cui cessioni intracomunitarie, su base trimestrale, non superano 100.000 euro.
Sia per i servizi resi che ricevuti (Modello Intra 1-quater e Modello Intra 2-quater), un'ulteriore semplificazione introdotta riguarda l'informazione statistica, la quale va fornita con un dettaglio minore. Infatti, non è più richiesto di fare riferimento al sesto livello della classificazione CPA, ma ci si può fermare al quinto, con una riduzione di circa il 50% dei codici statistici da selezionare. Per questa semplificazione il provvedimento annuncia la creazione di un apposito motore di ricerca.
Si ricorda che, per tutte le soglie sopra indicate, il superamento deve essere determinato per ogni singola categoria di operazione.
Le misure di semplificazione illustrate si applicheranno con decorrenza 1° gennaio 2018.