DONAZIONE DIRETTA E INDIRETTA: LA CASSAZIONE STABILISCE QUANDO UNA DONAZIONE E’ NULLA
2017-08-03 BLuStudio
La sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha stabilito che rappresenta una donazione nulla, per mancanza di atto pubblico, il bonifico di una somma di denaro effettuato verso un altro soggetto per spirito di liberalità, e cioè senza che l'operazione sia relativa al pagamento di un corrispettivo o ad altre cause (ad es. la erogazione di un finanziamento o di un prestito).
Tale sentenza è importante poiché effettua una netta linea di demarcazione tra due situazioni il cui confine è spesso assai incerto: è il caso della donazione "diretta", per la quale il Codice civile prescrive la forma dell'atto pubblico a pena di nullità, e della donazione "indiretta", con la quale si arricchisce il patrimonio del donatario senza necessità di redigere un vero e proprio atto di donazione.
Per la Cassazione si ha donazione "diretta" quando ci sia un "passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto a un altro": questa situazione è evidente nel caso di bonifico bancario, nel quale la banca agisce come mero esecutore di un ordine impartito da un suo correntista, oppure nel caso della consegna brevi manu di un titolo al portatore (come ad esempio, un libretto bancario o postale) oppure ancora nell'emissione di un assegno, bancario o circolare, a favore del donatario.
Invece, sempre secondo la Cassazione, si ha una donazione "indiretta", priva dunque del requisito formale, nei seguenti casi:
• con il cosiddetto contratto a favore di terzo che si configura, ad esempio, versando una somma su un conto cointestato e, quindi, in sostanza, arricchendo il cointestatario che beneficia dell'altrui versamento;
• con il pagamento di un debito altrui (si pensi al genitore che paga il mutuo del figlio);
• con il pagamento di un prezzo dovuto da altri (si pensi al genitore che paga il prezzo dell'appartamento che viene intestato al figlio);
• con la vendita di un bene a un prezzo irrisorio (che è una donazione per la differenza tra il valore del bene e il prezzo pagato);
• con la rinuncia a un credito a favore del debitore.
Un'evidente conseguenza di una donazione nulla è che se il donante viene a mancare, i suoi eredi hanno diritto a farsi restituire la somma donata dal donatario, a prescindere dal fatto che la donazione sia, o meno, lesiva dei diritti di legittima. Infatti, donazione nulla significa che il bene donato non è mai uscito dalla sfera giuridica del donante e che, quindi, egli (o, appunto, il suo erede) ha il diritto di pretenderne la restituzione. Al contrario, una donazione valida, come accade nel caso della donazione indiretta, o della donazione diretta stipulata con atto pubblico, per poter essere contestabile dagli eredi del donante occorre che essa sia lesiva della quota di legittima.
Si ricorda, infine, che l'imposta di donazione non deve essere applicata agli atti nulli, in quanto questa imposta presuppone appunto la presenza di un "atto", ciò che appunto manca nel caso del trasferimento di denaro mediante bonifico.
Tale sentenza è importante poiché effettua una netta linea di demarcazione tra due situazioni il cui confine è spesso assai incerto: è il caso della donazione "diretta", per la quale il Codice civile prescrive la forma dell'atto pubblico a pena di nullità, e della donazione "indiretta", con la quale si arricchisce il patrimonio del donatario senza necessità di redigere un vero e proprio atto di donazione.
Per la Cassazione si ha donazione "diretta" quando ci sia un "passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto a un altro": questa situazione è evidente nel caso di bonifico bancario, nel quale la banca agisce come mero esecutore di un ordine impartito da un suo correntista, oppure nel caso della consegna brevi manu di un titolo al portatore (come ad esempio, un libretto bancario o postale) oppure ancora nell'emissione di un assegno, bancario o circolare, a favore del donatario.
Invece, sempre secondo la Cassazione, si ha una donazione "indiretta", priva dunque del requisito formale, nei seguenti casi:
• con il cosiddetto contratto a favore di terzo che si configura, ad esempio, versando una somma su un conto cointestato e, quindi, in sostanza, arricchendo il cointestatario che beneficia dell'altrui versamento;
• con il pagamento di un debito altrui (si pensi al genitore che paga il mutuo del figlio);
• con il pagamento di un prezzo dovuto da altri (si pensi al genitore che paga il prezzo dell'appartamento che viene intestato al figlio);
• con la vendita di un bene a un prezzo irrisorio (che è una donazione per la differenza tra il valore del bene e il prezzo pagato);
• con la rinuncia a un credito a favore del debitore.
Un'evidente conseguenza di una donazione nulla è che se il donante viene a mancare, i suoi eredi hanno diritto a farsi restituire la somma donata dal donatario, a prescindere dal fatto che la donazione sia, o meno, lesiva dei diritti di legittima. Infatti, donazione nulla significa che il bene donato non è mai uscito dalla sfera giuridica del donante e che, quindi, egli (o, appunto, il suo erede) ha il diritto di pretenderne la restituzione. Al contrario, una donazione valida, come accade nel caso della donazione indiretta, o della donazione diretta stipulata con atto pubblico, per poter essere contestabile dagli eredi del donante occorre che essa sia lesiva della quota di legittima.
Si ricorda, infine, che l'imposta di donazione non deve essere applicata agli atti nulli, in quanto questa imposta presuppone appunto la presenza di un "atto", ciò che appunto manca nel caso del trasferimento di denaro mediante bonifico.