MANOVRA CORRETTIVA – NUOVO REGIME FISCALE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BREVE DURATA
2017-04-28 BLuStudio
Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, c.d. "Manovra correttiva", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile, ha introdotto, a decorrere dal 1° giugno 2017, un nuovo regime fiscale per le locazioni brevi, anche in presenza di intermediazioni online (come, ad esempio, Airbnb).
Il DL definisce come locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi anche quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.
La disposizione introdotta conferma che sui redditi derivanti da tali contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, anche nel caso in cui siano accompagnati da prestazioni accessorie quali la fornitura di biancheria o le pulizie dell'immobile, è applicabile il regime della c.d. "cedolare secca" previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, con l'aliquota del 21% su base opzionale; tali disposizioni si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sub locazione e da eventuali contratti di godimento oneroso dell'immobile stipulati dal comodatario. La base imponibile della tassazione cedolare è rappresentata dai corrispettivi a lordo delle eventuali spese sostenute dal locatore per pulizie o altri servizi.
In assenza di opzione da parte del locatore, come per i contratti di locazione abitativa ordinari, si applicherà la tassazione IRPEF secondo le regole dei redditi di natura fondiaria (quindi con riduzione forfetaria dei corrispettivi imponibili del 5%).
Per quanto riguarda, invece, i soggetti che esercitano l'attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di siti web, dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi ai contratti di locazione di breve durata. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati, risulta applicabile la sanzione da euro 250 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione o la correzione della stessa viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza.
In aggiunta, i medesimi intermediari, qualora intervengano anche nella fase di incasso dei canoni o dei corrispettivi relativi a detti contratti, dovranno operare, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'avvenuto accredito; tale ritenuta dovrà essere versata con modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo. Laddove il locatore decida di optare per il regime della cedolare secca, la ritenuta operata si considererà a titolo d'imposta, mentre al contrario, in assenza di opzione, la stessa sarà considerata a titolo di acconto dell'IRPEF ordinaria derivante dalla tassazione dei corrispettivi secondo le regole dei redditi fondiari. L'intermediario dovrà rilasciare, altresì, ai percipienti la Certificazione Unica dei redditi assoggettati a ritenuta.
Le disposizioni di attuazione, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario, della nuova normativa saranno adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto Legge.
Il DL definisce come locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi anche quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.
La disposizione introdotta conferma che sui redditi derivanti da tali contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, anche nel caso in cui siano accompagnati da prestazioni accessorie quali la fornitura di biancheria o le pulizie dell'immobile, è applicabile il regime della c.d. "cedolare secca" previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, con l'aliquota del 21% su base opzionale; tali disposizioni si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sub locazione e da eventuali contratti di godimento oneroso dell'immobile stipulati dal comodatario. La base imponibile della tassazione cedolare è rappresentata dai corrispettivi a lordo delle eventuali spese sostenute dal locatore per pulizie o altri servizi.
In assenza di opzione da parte del locatore, come per i contratti di locazione abitativa ordinari, si applicherà la tassazione IRPEF secondo le regole dei redditi di natura fondiaria (quindi con riduzione forfetaria dei corrispettivi imponibili del 5%).
Per quanto riguarda, invece, i soggetti che esercitano l'attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di siti web, dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi ai contratti di locazione di breve durata. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati, risulta applicabile la sanzione da euro 250 a euro 2.000, ridotta alla metà se la trasmissione o la correzione della stessa viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza.
In aggiunta, i medesimi intermediari, qualora intervengano anche nella fase di incasso dei canoni o dei corrispettivi relativi a detti contratti, dovranno operare, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'avvenuto accredito; tale ritenuta dovrà essere versata con modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo. Laddove il locatore decida di optare per il regime della cedolare secca, la ritenuta operata si considererà a titolo d'imposta, mentre al contrario, in assenza di opzione, la stessa sarà considerata a titolo di acconto dell'IRPEF ordinaria derivante dalla tassazione dei corrispettivi secondo le regole dei redditi fondiari. L'intermediario dovrà rilasciare, altresì, ai percipienti la Certificazione Unica dei redditi assoggettati a ritenuta.
Le disposizioni di attuazione, incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione dei dati da parte dell'intermediario, della nuova normativa saranno adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto Legge.