“SUPER-AMMORTAMENTO” BENI IMMATERIALI: CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
2017-04-13 BLuStudio
La circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha fornito importanti chiarimenti operativi anche in relazione all'introduzione del c.d. "iper-ammortamento" e, in particolar modo, del relativo "super-ammortamento" dei beni immateriali, al fine di incentivare il Piano Nazionale Industria 4.0, come già anticipato nella nostra news del 19 dicembre 2016.
Siccome la formulazione della norma non chiariva se il bene immateriale, come ad esempio un software, dovesse essere funzionalmente collegato al bene oggetto dell'"iper-ammortamento" o meno, la circolare, anche citando la relazione d'accompagnamento alla Legge di Bilancio 2017, ha ritenuto che sia sufficiente la mera circostanza che il soggetto fruisca dell'"iper-ammortamento" per aver eseguito nel 2017 investimenti in beni secondo il modello "Industria 4.0". Dunque, non è necessario un collegamento funzionale tra il bene immateriale, per il quale l'agevolazione è comunque riconosciuta al 40%, e il bene materiale che fruisce dell'agevolazione al 150%.
Inoltre, la circolare ha chiarito che per quanto riguarda i software, oltre l'acquisto tramite un contratto che ne permetta all'acquirente lo sfruttamento economico, anche l'acquisto della mera licenza d'uso rientra tra i beni agevolabili purché il bene sia iscrivibile nell'attivo patrimoniale in base alle indicazioni ritratte dall'OIC 24.
Ancora, la circolare chiarisce le modalità di fruizione del beneficio per i beni immateriali. Infatti, mentre per i beni materiali il punto di riferimento è la quota di ammortamento tabellare stabilito dal Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988, per quelli immateriali non esiste una quota di ammortamento tabellare. La tesi proposta dall'Agenzia è che si faccia riferimento all'articolo 103, co. 1, del TUIR, il quale prevede una deduzione massima per ammortamento pari al 50% del costo del bene, e quindi a tale entità , al massimo, dovrà essere parametrata la maggiorazione del 40%.
La circolare illustra in dettaglio i contenuti del requisito di interconnessione, quale elemento essenziale per fruire dell'"iper-ammortamento" e "super-ammortamento" per beni immateriali. L'interconnessione va certificata dal legale rappresentante se l'investimento non supera 500.000 euro, mentre nel caso superasse tale entità va redatta una perizia giurata da parte di un ingegnere, un perito industriale ovvero da attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Alla perizia deve essere allegata una descrizione tecnica che ne dimostri, in particolare, l'inclusione in una delle categorie definite nell'allegato A o B della Legge di Bilancio 2017, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori.
Per quanto attiene specificamente al requisito dell'interconnessione esso è manifestato quando il bene immateriale sia in grado di scambiare informazioni con sistemi interni (come ad esempio sistema gestionale, pianificazione, progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio e controllo, etc.), oppure esterni (ad esempio clienti e fornitori) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (TcpIp, Http, Mqtt, etc.); inoltre, occorre che esso sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti, come ad esempio un indirizzo IP.
Infine, la circolare chiarisce anche l'aspetto riguardante l'interconnessione tardiva, ossia quando il periodo di entrata in funzione del bene non collimi con quello in cui è avvenuta l'interconnessione. In tale circostanza, non si producono effetti sull'importo totale della agevolazione ma solo sulla sua ripartizione temporale. Ad esempio, se un bene è entrato in funzione nel 2017, suscettibile quindi di "iper-ammortamento", ma solo nel 2018 risulta interconnesso, nel 2017 si potrà ottenere il beneficio del 40%, cosiddetto "super-ammortamento", mentre dal 2018 si potrà beneficiare dell'"iper-ammortamento", ripartendo il 150%, al netto di quanto già temporaneamente dedotto come "super-ammortamento", sugli anni residui.
Siccome la formulazione della norma non chiariva se il bene immateriale, come ad esempio un software, dovesse essere funzionalmente collegato al bene oggetto dell'"iper-ammortamento" o meno, la circolare, anche citando la relazione d'accompagnamento alla Legge di Bilancio 2017, ha ritenuto che sia sufficiente la mera circostanza che il soggetto fruisca dell'"iper-ammortamento" per aver eseguito nel 2017 investimenti in beni secondo il modello "Industria 4.0". Dunque, non è necessario un collegamento funzionale tra il bene immateriale, per il quale l'agevolazione è comunque riconosciuta al 40%, e il bene materiale che fruisce dell'agevolazione al 150%.
Inoltre, la circolare ha chiarito che per quanto riguarda i software, oltre l'acquisto tramite un contratto che ne permetta all'acquirente lo sfruttamento economico, anche l'acquisto della mera licenza d'uso rientra tra i beni agevolabili purché il bene sia iscrivibile nell'attivo patrimoniale in base alle indicazioni ritratte dall'OIC 24.
Ancora, la circolare chiarisce le modalità di fruizione del beneficio per i beni immateriali. Infatti, mentre per i beni materiali il punto di riferimento è la quota di ammortamento tabellare stabilito dal Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988, per quelli immateriali non esiste una quota di ammortamento tabellare. La tesi proposta dall'Agenzia è che si faccia riferimento all'articolo 103, co. 1, del TUIR, il quale prevede una deduzione massima per ammortamento pari al 50% del costo del bene, e quindi a tale entità , al massimo, dovrà essere parametrata la maggiorazione del 40%.
La circolare illustra in dettaglio i contenuti del requisito di interconnessione, quale elemento essenziale per fruire dell'"iper-ammortamento" e "super-ammortamento" per beni immateriali. L'interconnessione va certificata dal legale rappresentante se l'investimento non supera 500.000 euro, mentre nel caso superasse tale entità va redatta una perizia giurata da parte di un ingegnere, un perito industriale ovvero da attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Alla perizia deve essere allegata una descrizione tecnica che ne dimostri, in particolare, l'inclusione in una delle categorie definite nell'allegato A o B della Legge di Bilancio 2017, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori.
Per quanto attiene specificamente al requisito dell'interconnessione esso è manifestato quando il bene immateriale sia in grado di scambiare informazioni con sistemi interni (come ad esempio sistema gestionale, pianificazione, progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio e controllo, etc.), oppure esterni (ad esempio clienti e fornitori) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (TcpIp, Http, Mqtt, etc.); inoltre, occorre che esso sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti, come ad esempio un indirizzo IP.
Infine, la circolare chiarisce anche l'aspetto riguardante l'interconnessione tardiva, ossia quando il periodo di entrata in funzione del bene non collimi con quello in cui è avvenuta l'interconnessione. In tale circostanza, non si producono effetti sull'importo totale della agevolazione ma solo sulla sua ripartizione temporale. Ad esempio, se un bene è entrato in funzione nel 2017, suscettibile quindi di "iper-ammortamento", ma solo nel 2018 risulta interconnesso, nel 2017 si potrà ottenere il beneficio del 40%, cosiddetto "super-ammortamento", mentre dal 2018 si potrà beneficiare dell'"iper-ammortamento", ripartendo il 150%, al netto di quanto già temporaneamente dedotto come "super-ammortamento", sugli anni residui.