SOCIETA’ DI PERSONE – SCELTA DEL REGIME DI CONTABILITA’ ORDINARIA ABBINATO ALL’OPZIONE IRI
2017-01-11 BLuStudio
La Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, c.d. Legge di Bilancio 2017, ha introdotto il nuovo principio di cassa per la determinazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP delle imprese in contabilità semplificata. Pertanto, a decorrere dal periodo d'imposta 2017, il principio di cassa sostituirà quello della competenza economica, sino ad oggi utilizzato quale regime naturale di determinazione del reddito imponibile. Per maggiori dettagli si rimanda alla nostra news del 20 dicembre 2016.
Tuttavia, per gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali che accederanno naturalmente al regime di contabilità semplificata, è possibile esercitare l'opzione per il regime contabile ordinario. A tal fine, i predetti soggetti dovranno: i) tenere un comportamento concludente sin dall'inizio dell'anno di adozione del citato regime, o di inizio dell'attività ai sensi dell'art. 1, co. 1, del D.P.R. n. 442 del 10 novembre 1997; ii) comunicare l'opzione per la contabilità ordinaria nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Dal punto di vista reddituale, il passaggio al regime della contabilità ordinaria comporta il ritorno al criterio della competenza economica ai fini della rilevazioni dei ricavi e dei costi che determinano il reddito d'impresa.
Inoltre, i soggetti che optano per la contabilità ordinaria potranno valutare l'adozione, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, del regime dell'Imposta sul Reddito d'Impresa, cosiddetta IRI, introdotta anch'essa dalla Legge di Bilancio 2017. Ai fini reddituali, l'opzione IRI determina la separazione tra il reddito d'impresa reinvestito nella società, assoggettato ad aliquota IRI del 24% (parametrata sull'aliquota IRES), e gli utili prelevati dall'imprenditore o socio della società, che concorrono come reddito d'impresa alla tassazione proporzionale IRPEF in capo al percipiente. Tale regime è alternativo e derogatorio del regime della trasparenza fiscale e l'esercizio dell'opzione per l'IRI, da effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi, è vincolante per cinque esercizi ed è rinnovabile.
Infine, si ricorda che la scelta di adottare la contabilità ordinaria in luogo di quella semplificata consente l'accesso ai benefici dell'Aiuto alla Crescita Economica, cosiddetta ACE, come illustrato nella nostra news del 22 dicembre 2016.
Tuttavia, per gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali che accederanno naturalmente al regime di contabilità semplificata, è possibile esercitare l'opzione per il regime contabile ordinario. A tal fine, i predetti soggetti dovranno: i) tenere un comportamento concludente sin dall'inizio dell'anno di adozione del citato regime, o di inizio dell'attività ai sensi dell'art. 1, co. 1, del D.P.R. n. 442 del 10 novembre 1997; ii) comunicare l'opzione per la contabilità ordinaria nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Dal punto di vista reddituale, il passaggio al regime della contabilità ordinaria comporta il ritorno al criterio della competenza economica ai fini della rilevazioni dei ricavi e dei costi che determinano il reddito d'impresa.
Inoltre, i soggetti che optano per la contabilità ordinaria potranno valutare l'adozione, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, del regime dell'Imposta sul Reddito d'Impresa, cosiddetta IRI, introdotta anch'essa dalla Legge di Bilancio 2017. Ai fini reddituali, l'opzione IRI determina la separazione tra il reddito d'impresa reinvestito nella società, assoggettato ad aliquota IRI del 24% (parametrata sull'aliquota IRES), e gli utili prelevati dall'imprenditore o socio della società, che concorrono come reddito d'impresa alla tassazione proporzionale IRPEF in capo al percipiente. Tale regime è alternativo e derogatorio del regime della trasparenza fiscale e l'esercizio dell'opzione per l'IRI, da effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi, è vincolante per cinque esercizi ed è rinnovabile.
Infine, si ricorda che la scelta di adottare la contabilità ordinaria in luogo di quella semplificata consente l'accesso ai benefici dell'Aiuto alla Crescita Economica, cosiddetta ACE, come illustrato nella nostra news del 22 dicembre 2016.