PRESCRIZIONE “BREVE” IN CASO DI MANCATA IMPUGNAZIONE DI UN ATTO IMPOSITIVO – POSSIBILI EFFETTI
2016-11-22 BLuStudio
Solo una sentenza passata in giudicato che contiene il diritto di credito si prescrive in dieci anni, mentre la mancata impugnazione di un qualunque atto impositivo non comporta l'allungamento del termine prescrizionale. Ad affermare questi importanti principi sono le Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397, depositata il 17 novembre 2016, e che potrebbero avere rilevanza anche ai fini della valutazione della rottamazione dei ruoli.
Le Sezioni unite, risolvendo il contrasto giurisprudenziale incentrato sul termine prescrizionale del credito contenuto in un atto non impugnato dal contribuente e se tale omessa impugnazione fosse idonea a trasformare il termine da breve in ordinario, hanno stabilito che la prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 del Codice Civile decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e l'eventuale conversione della prescrizione breve in quella decennale trova il proprio fondamento proprio nella sentenza stessa; pertanto, sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva, compreso anche l'accertamento esecutivo, non sono idonei ad acquistare efficacia di giudicato.
Dunque, la Cassazione ha affermato il principio generale secondo cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto produce solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche la conversione del termine di prescrizione breve in ordinario, ossia dieci anni. Tale affermazione trova applicazione anche con riguardo a tutti gli atti, comunque denominati, di riscossione mediante ruolo o di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali o di crediti erariali, nonché per le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.
L'interpretazione risulta particolarmente importante soprattutto in considerazione della valutazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti o "rottamazione ruoli", prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2017. Infatti, alla luce di tali principi, le cartelle notificate oltre il termine breve di cinque anni, non precedute da sentenze o da atto interruttivo, come ad esempio da sollecito o da intimazione ad adempiere, potrebbero essere già prescritte e, quindi, non si avrebbe alcun interesse alla definizione.
In tale ipotesi, qualora l'agente della riscossione avanzi delle pretese, occorrerà impugnare il provvedimento dinanzi al giudice competente chiedendo l'applicazione dei principi ora affermati dalle Sezioni unite.
Le Sezioni unite, risolvendo il contrasto giurisprudenziale incentrato sul termine prescrizionale del credito contenuto in un atto non impugnato dal contribuente e se tale omessa impugnazione fosse idonea a trasformare il termine da breve in ordinario, hanno stabilito che la prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 del Codice Civile decorre dal passaggio in giudicato della sentenza e l'eventuale conversione della prescrizione breve in quella decennale trova il proprio fondamento proprio nella sentenza stessa; pertanto, sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva, compreso anche l'accertamento esecutivo, non sono idonei ad acquistare efficacia di giudicato.
Dunque, la Cassazione ha affermato il principio generale secondo cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto produce solo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche la conversione del termine di prescrizione breve in ordinario, ossia dieci anni. Tale affermazione trova applicazione anche con riguardo a tutti gli atti, comunque denominati, di riscossione mediante ruolo o di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali o di crediti erariali, nonché per le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.
L'interpretazione risulta particolarmente importante soprattutto in considerazione della valutazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti o "rottamazione ruoli", prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2017. Infatti, alla luce di tali principi, le cartelle notificate oltre il termine breve di cinque anni, non precedute da sentenze o da atto interruttivo, come ad esempio da sollecito o da intimazione ad adempiere, potrebbero essere già prescritte e, quindi, non si avrebbe alcun interesse alla definizione.
In tale ipotesi, qualora l'agente della riscossione avanzi delle pretese, occorrerà impugnare il provvedimento dinanzi al giudice competente chiedendo l'applicazione dei principi ora affermati dalle Sezioni unite.