SUPER AMMORTAMENTO RESIDUO PERSO SE BENI STRUMENTALI DISMESSI O ELIMINATI
2022-06-03 BLuStudio
Con la risposta interpello n. 317, pubblicata ieri, 31 maggio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del c.d. super-ammortamento nell'ipotesi di eliminazione del bene agevolato dal processo produttivo.
Nel caso di specie, una società che fornisce attrezzi ai propri clienti tramite contratti di noleggio a lungo termine effettua l'ammortamento civilistico sulla base della durata dei contratti di noleggio, inferiore rispetto alla durata dell'ammortamento fiscale calcolato sulla base delle aliquote tabellari. I beni strumentali al termine dell'ammortamento civilistico, e quindi della loro vita economico-tecnica, sono estromessi dal mercato tramite materiale distruzione. La distruzione risponde ad una precisa scelta aziendale della società, che intende operare in via esclusiva sul mercato dei prodotti nuovi.
La società ha chiesto se, nel caso di specie, possa continuare a dedurre extracontabilmente le quote di super-ammortamento anche successivamente al ritiro/distruzione dei beni stessi, fino ad esaurimento. L'Agenzia ritiene, confermando il principio espresso nella circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2016 al par. 4.1, ha ritenuto che, con riferimento al caso di specie, la società non possa continuare a fruire della maggiorazione relativa al super-ammortamento dopo la cessazione del rapporto contrattuale e l'eliminazione del bene dal processo produttivo.
Peraltro, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, la fattispecie prospettata diverge da quella rappresentata nella circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2016 (§ 4.1, esempio 4), in quanto fa riferimento a beni che, a seguito della cessazione del rapporto contrattuale con il cliente, per una precisa strategia imprenditoriale (noleggiare solo beni nuovi) vengono avviati alla distruzione e non possono più cedere la loro utilità al processo produttivo dell'impresa, analogamente a quanto succede nell'ipotesi di cessione del bene.
In un recente documento di prassi (circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2021 par. 7.2), l'Agenzia aveva esaminato il caso di estromissione dal processo produttivo causa furto, concludendo nel senso che la fuoriuscita del bene dal regime di impresa, proprio perché indipendente dalla volontà del beneficiario, non comporta la rideterminazione dell'agevolazione. Nella fattispecie in esame, invece, il beneficiario estromette volontariamente (e anticipatamente rispetto al periodo di fruizione previsto) i beni agevolati dal regime d'impresa; pertanto, la società, a seguito dell'eliminazione del bene dal processo produttivo, non può fruire delle quote residue non dedotte della maggiorazione relativa al super-ammortamento.
Nel caso di specie, una società che fornisce attrezzi ai propri clienti tramite contratti di noleggio a lungo termine effettua l'ammortamento civilistico sulla base della durata dei contratti di noleggio, inferiore rispetto alla durata dell'ammortamento fiscale calcolato sulla base delle aliquote tabellari. I beni strumentali al termine dell'ammortamento civilistico, e quindi della loro vita economico-tecnica, sono estromessi dal mercato tramite materiale distruzione. La distruzione risponde ad una precisa scelta aziendale della società, che intende operare in via esclusiva sul mercato dei prodotti nuovi.
La società ha chiesto se, nel caso di specie, possa continuare a dedurre extracontabilmente le quote di super-ammortamento anche successivamente al ritiro/distruzione dei beni stessi, fino ad esaurimento. L'Agenzia ritiene, confermando il principio espresso nella circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2016 al par. 4.1, ha ritenuto che, con riferimento al caso di specie, la società non possa continuare a fruire della maggiorazione relativa al super-ammortamento dopo la cessazione del rapporto contrattuale e l'eliminazione del bene dal processo produttivo.
Peraltro, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, la fattispecie prospettata diverge da quella rappresentata nella circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2016 (§ 4.1, esempio 4), in quanto fa riferimento a beni che, a seguito della cessazione del rapporto contrattuale con il cliente, per una precisa strategia imprenditoriale (noleggiare solo beni nuovi) vengono avviati alla distruzione e non possono più cedere la loro utilità al processo produttivo dell'impresa, analogamente a quanto succede nell'ipotesi di cessione del bene.
In un recente documento di prassi (circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2021 par. 7.2), l'Agenzia aveva esaminato il caso di estromissione dal processo produttivo causa furto, concludendo nel senso che la fuoriuscita del bene dal regime di impresa, proprio perché indipendente dalla volontà del beneficiario, non comporta la rideterminazione dell'agevolazione. Nella fattispecie in esame, invece, il beneficiario estromette volontariamente (e anticipatamente rispetto al periodo di fruizione previsto) i beni agevolati dal regime d'impresa; pertanto, la società, a seguito dell'eliminazione del bene dal processo produttivo, non può fruire delle quote residue non dedotte della maggiorazione relativa al super-ammortamento.