PROROGATI I TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI
2022-06-01 BLuStudio
L'art. 29 del DL 17/2022 (c.d. Decreto Energia) ha prorogato al 15 novembre 2022 la facoltà di procedere alla rivalutazione dei valori rilevanti per il calcolo delle plusvalenze da cessione di terreni e partecipazioni, ai fini della determinazione delle imposte dirette, mediante l'applicazione di un' imposta sostitutiva nella misura del 14% sul valore totale del bene rivalutato.
Il Decreto ricalca la normativa originaria prevista dagli articoli 5 e 7 della L.488/2001, poi successivamente riproposta di anno in anno dalle varie leggi di bilancio che si sono susseguite, incrementando via via l'onerosità dell'agevolazione per effetto dell'innalzamento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva.
Possono dunque essere oggetto di rivalutazione i terreni agricoli o edificabili nonché le partecipazioni qualificate o non qualificate in società non quotate posseduti al 1° gennaio 2022, non nell'esercizio di impresa, arti e professioni, da persone fisiche, enti non commerciali o società semplici ed enti ad esse equiparati.
In seguito alla rivalutazione, il contributi ha la facoltà di assumere, agli effetti della determinazione della plusvalenza di cui all'art. 67 del TUIR, in luogo del costo o valore di acquisto del bene, il valore rivalutato, la cui cessione determinerà una plusvalenza in misura inferiore.
Il valore rivalutato deve emergere da una perizia giurata di stima redatta a cura di un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili se la rivalutazione riguarda le partecipazioni, ovvero da un professionista iscritto agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili se la rivalutazione riguarda i terreni. La perizia, su richiesta, deve essere esibita o trasmessa all'Agenzia delle Entrate.
Il versamento dell'imposta sostitutiva, da effettuarsi entro il termine perentorio del 15 novembre 2022, può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla summenzionata data. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Come indicato nella Circolare n. 47/2001 dell'Agenzia delle Entrate, la rivalutazione si considera perfezionata con il versamento dell'unica rata ovvero della prima rata.
Si evidenzia che l'attuale aliquota dell'imposta sostitutiva, nella misura del 14%, appare particolarmente elevata, obbligando necessariamente i soggetti interessati ad una valutazione di convenienza. A titolo esemplificativo, per quanto riguarda le cessioni di terreni agricoli acquistati da più di cinque anni, esse non generano mai plusvalenze imponibili, risultando, in questi casi, la rivalutazione del tutto sconveniente. Le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni sono sempre tassate con l'aliquota del 26%, in questo caso si tratterà di valutare se risulti più oneroso applicare il 14% sul valore della partecipazione rivalutato ovvero il 26% sulla plusvalenza calcolata come differenza tra il valore di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto in capo al cedente. Infine, le plusvalenze da cessione di aree edificabili sono sempre tassabili in via ordinaria, salvo l'opzione per la tassazione separata in applicazione dell'aliquota media del contribuente nel biennio anteriore alla cessione in luogo dell'aliquota marginale (art. 17, co.1, lett. g-bis del TUIR). In quest'ultimo caso, ai fini della scelta in merito alla rivalutazione, dovranno essere considerati i costi sostenuti dal proprietario idonei ad incrementare il costo fiscale dell'area, riducendone quindi la plusvalenza.
Il Decreto ricalca la normativa originaria prevista dagli articoli 5 e 7 della L.488/2001, poi successivamente riproposta di anno in anno dalle varie leggi di bilancio che si sono susseguite, incrementando via via l'onerosità dell'agevolazione per effetto dell'innalzamento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva.
Possono dunque essere oggetto di rivalutazione i terreni agricoli o edificabili nonché le partecipazioni qualificate o non qualificate in società non quotate posseduti al 1° gennaio 2022, non nell'esercizio di impresa, arti e professioni, da persone fisiche, enti non commerciali o società semplici ed enti ad esse equiparati.
In seguito alla rivalutazione, il contributi ha la facoltà di assumere, agli effetti della determinazione della plusvalenza di cui all'art. 67 del TUIR, in luogo del costo o valore di acquisto del bene, il valore rivalutato, la cui cessione determinerà una plusvalenza in misura inferiore.
Il valore rivalutato deve emergere da una perizia giurata di stima redatta a cura di un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili se la rivalutazione riguarda le partecipazioni, ovvero da un professionista iscritto agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili se la rivalutazione riguarda i terreni. La perizia, su richiesta, deve essere esibita o trasmessa all'Agenzia delle Entrate.
Il versamento dell'imposta sostitutiva, da effettuarsi entro il termine perentorio del 15 novembre 2022, può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla summenzionata data. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Come indicato nella Circolare n. 47/2001 dell'Agenzia delle Entrate, la rivalutazione si considera perfezionata con il versamento dell'unica rata ovvero della prima rata.
Si evidenzia che l'attuale aliquota dell'imposta sostitutiva, nella misura del 14%, appare particolarmente elevata, obbligando necessariamente i soggetti interessati ad una valutazione di convenienza. A titolo esemplificativo, per quanto riguarda le cessioni di terreni agricoli acquistati da più di cinque anni, esse non generano mai plusvalenze imponibili, risultando, in questi casi, la rivalutazione del tutto sconveniente. Le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni sono sempre tassate con l'aliquota del 26%, in questo caso si tratterà di valutare se risulti più oneroso applicare il 14% sul valore della partecipazione rivalutato ovvero il 26% sulla plusvalenza calcolata come differenza tra il valore di vendita e il costo fiscalmente riconosciuto in capo al cedente. Infine, le plusvalenze da cessione di aree edificabili sono sempre tassabili in via ordinaria, salvo l'opzione per la tassazione separata in applicazione dell'aliquota media del contribuente nel biennio anteriore alla cessione in luogo dell'aliquota marginale (art. 17, co.1, lett. g-bis del TUIR). In quest'ultimo caso, ai fini della scelta in merito alla rivalutazione, dovranno essere considerati i costi sostenuti dal proprietario idonei ad incrementare il costo fiscale dell'area, riducendone quindi la plusvalenza.