COMUNICAZIONE SUGLI AIUTI DI STATO PER LE AGEVOLAZIONI COVID-19 FRUITE
2022-05-11 BLuStudio
Con il Provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato contenuto, modalità e termini di presentazione del modello che gli operatori economici beneficiari di aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19 , devono presentare, in via telematica, all'Agenzia stessa entro il 30 giugno 2022 (salvo eventuali proroghe) ai fini del monitoraggio del rispetto delle soglie di utilizzo, nonché dell'iscrizione degli aiuti ricevuti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato da parte della stessa AgE; lo stesso provvedimento stabilisce le modalità di riversamento volontario degli aiuti in caso di superamento dei massimali previsti.
Gli aiuti oggetto di attestazione sono quelli previsti dalle norme agevolative che rientrano tra gli aiuti di Stato Covid-19 di cui all'art. 1, commi da 13 a 15 del DL 41/2021, tra cui si segnalano in via esemplificativa: il "Contributo a fondo perduto" (art. 25 del DL. 34/2020), il "Contributo a fondo perduto perequativo" e il "Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali" (art. 1 del DL 73/2021); il "Credito di imposta per adeguamento ambienti di lavoro" (art. 120 del DL 34/2020) e l'esonero dal versamento dell'acconto IRAP 2020 (art. 24 del DL 34/2020).
Con il modello, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il dichiarante attesta che l'importo compressivo dei sostegni economici fruiti non supera i massimali indicati dalla Commissione Europea nel "Temporary Framework" (sezioni. 3.1 e 3.12), tenuto altresì conto delle relazioni di controllo tra imprese, rilevanti ai fini della definizione della nozione di "impresa unica" utilizzata in materia di aiuti di Stato. Di seguito i limiti di utilizzo per gli Aiuti di cui alla sezione 3.1:
a) per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021:
• euro 800 mila per impresa unica;
• euro 120 mila per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
• euro 1 milione per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
b) per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022:
• euro 1.8 milioni per impresa unica;
• euro 270 mila per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
• euro 225 mila per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Al fine del rispetto dei massimali vigenti, rileva la data di concessione di ogni singola misura agevolativa.
La presentazione del modello non è obbligatoria per i soggetti che hanno già reso la predetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l'accesso agli aiuti per i quali il relativo modello includeva tale attestazione (come, ad esempio, l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo ex art. 1, commi da 16 a 27 del DL 73/2021), a condizione che il beneficiario non abbia fruito successivamente di ulteriori aiuti.
Trattasi di una comunicazione la cui corretta compilazione riveste una notevole importanza, attesi i risvolti penali previsti per le false o incomplete attestazioni. Lo studio invierà con congruo anticipo la bozza di comunicazione ai clienti interessati. Di seguito, i link al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e alla Modulistica ministeriale di riferimento:
Provvedimento AgE
Modulistica di riferimento
Gli aiuti oggetto di attestazione sono quelli previsti dalle norme agevolative che rientrano tra gli aiuti di Stato Covid-19 di cui all'art. 1, commi da 13 a 15 del DL 41/2021, tra cui si segnalano in via esemplificativa: il "Contributo a fondo perduto" (art. 25 del DL. 34/2020), il "Contributo a fondo perduto perequativo" e il "Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali" (art. 1 del DL 73/2021); il "Credito di imposta per adeguamento ambienti di lavoro" (art. 120 del DL 34/2020) e l'esonero dal versamento dell'acconto IRAP 2020 (art. 24 del DL 34/2020).
Con il modello, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il dichiarante attesta che l'importo compressivo dei sostegni economici fruiti non supera i massimali indicati dalla Commissione Europea nel "Temporary Framework" (sezioni. 3.1 e 3.12), tenuto altresì conto delle relazioni di controllo tra imprese, rilevanti ai fini della definizione della nozione di "impresa unica" utilizzata in materia di aiuti di Stato. Di seguito i limiti di utilizzo per gli Aiuti di cui alla sezione 3.1:
a) per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021:
• euro 800 mila per impresa unica;
• euro 120 mila per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
• euro 1 milione per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
b) per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 30 giugno 2022:
• euro 1.8 milioni per impresa unica;
• euro 270 mila per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
• euro 225 mila per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Al fine del rispetto dei massimali vigenti, rileva la data di concessione di ogni singola misura agevolativa.
La presentazione del modello non è obbligatoria per i soggetti che hanno già reso la predetta dichiarazione sostitutiva di atto notorio in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l'accesso agli aiuti per i quali il relativo modello includeva tale attestazione (come, ad esempio, l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo ex art. 1, commi da 16 a 27 del DL 73/2021), a condizione che il beneficiario non abbia fruito successivamente di ulteriori aiuti.
Trattasi di una comunicazione la cui corretta compilazione riveste una notevole importanza, attesi i risvolti penali previsti per le false o incomplete attestazioni. Lo studio invierà con congruo anticipo la bozza di comunicazione ai clienti interessati. Di seguito, i link al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e alla Modulistica ministeriale di riferimento:
Provvedimento AgE
Modulistica di riferimento