DL SOSTEGNI-BIS: ESTENSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI IMMOBILI COMMERCIALI
2021-06-08 BLuStudio
L'art. 4 del DL 73/2021 (decreto "Sostegni-bis"), entrato in vigore il 26 maggio 2021, interviene anche sul credito di imposta in oggetto, che viene, da un lato, prorogato per altre 3 mensilità (fino al 31 luglio 2021), per taluni soggetti cui già spettava fino al 30 aprile 2021; dall'altro, riproposto, per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni e indipendentemente dal settore di attività.
Per effetto della nuova norma, in primo luogo, il credito d'imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, viene esteso fino al 31 luglio 2021, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator:
• a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente;
• a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
In aggiunta, viene prevista una nuova versione del credito d'imposta locazioni, operante per i primi 5 mesi del 2021 (da gennaio a maggio 2021), che opera a condizioni in parte diverse da quelle richieste dall'art. 28 del DL 34/2020. In particolare, il nuovo credito di imposta locazioni, dal punto di vista soggettivo, riguarda:
• i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL "Sostegni-bis";
• gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
Muta, quindi, per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, il limite di ricavi che consente l'accesso al beneficio, che passa da 5 milioni di euro a 15 milioni di euro, mentre non muta il periodo di riferimento, che resta il 2019 (per i soggetti solari).
Per quanto concerne la misura del credito d'imposta e l'ambito oggettivo di applicazione, resta confermato che il credito "Sostegni-bis" spetta:
- nella misura del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- nella misura del 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività.
Muta, invece, la condizione del calo del fatturato: il credito di imposta, infatti, spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 (c.d. "anno pandemico") dei locatari o affittuari sia inferiore almeno del 30 per cento - in luogo del precedente 50% - rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Resta escluso dalla condizione del calo del fatturato chi ha iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019.
Si ricorda che il credito di imposta spetta a condizione, e nei limiti, del canone effettivamente versato, e pertanto eventuali rimodulazioni di detto canone, per accordo con i locatori, ridurranno parimenti il credito spettante. Resta ferma la possibilità di cedere il credito di imposta al locatore in conto pagamento del canone, con il consenso del medesimo.
Le nuove norme sul credito di imposta locazioni si applicano nei limiti del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.
Per effetto della nuova norma, in primo luogo, il credito d'imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, viene esteso fino al 31 luglio 2021, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator:
• a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente;
• a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
In aggiunta, viene prevista una nuova versione del credito d'imposta locazioni, operante per i primi 5 mesi del 2021 (da gennaio a maggio 2021), che opera a condizioni in parte diverse da quelle richieste dall'art. 28 del DL 34/2020. In particolare, il nuovo credito di imposta locazioni, dal punto di vista soggettivo, riguarda:
• i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL "Sostegni-bis";
• gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
Muta, quindi, per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, il limite di ricavi che consente l'accesso al beneficio, che passa da 5 milioni di euro a 15 milioni di euro, mentre non muta il periodo di riferimento, che resta il 2019 (per i soggetti solari).
Per quanto concerne la misura del credito d'imposta e l'ambito oggettivo di applicazione, resta confermato che il credito "Sostegni-bis" spetta:
- nella misura del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- nella misura del 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività.
Muta, invece, la condizione del calo del fatturato: il credito di imposta, infatti, spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 (c.d. "anno pandemico") dei locatari o affittuari sia inferiore almeno del 30 per cento - in luogo del precedente 50% - rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Resta escluso dalla condizione del calo del fatturato chi ha iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019.
Si ricorda che il credito di imposta spetta a condizione, e nei limiti, del canone effettivamente versato, e pertanto eventuali rimodulazioni di detto canone, per accordo con i locatori, ridurranno parimenti il credito spettante. Resta ferma la possibilità di cedere il credito di imposta al locatore in conto pagamento del canone, con il consenso del medesimo.
Le nuove norme sul credito di imposta locazioni si applicano nei limiti del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.